lunedì 30/10/2023 • 12:30
L’INPS, con Mess. 30 ottobre 2023 n. 3779, fornisce le istruzioni operative per il 2023 per la fruizione dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal versamento del contributo c.d. ticket di licenziamento.
redazione Memento
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Con Mess. 30 ottobre 2023 n. 3779, l'INPS fornisce le istruzioni operative per il 2023 per richiedere l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal versamento del contributo c.d. ticket di licenziamento.
Cosa dice la normativa?
Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del c.d. ticket di licenziamento (art. 43 bis DL 109/2018 conv. in L. 130/2018).
Alla luce della Legge di Bilancio 2022, il citato art. 43 bis deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione temporale è estesa alle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie, negli anni 2022 e 2023, di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS: art. 44 DL 109/2018 conv. in L. 130/2018).
In tale ipotesi, limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale, trova applicazione anche per gli anni 2023 e 2024 l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal versamento del contributo c.d. ticket di licenziamento.
A chi devono essere richiesti gli esoneri?
L'applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS; il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l'ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.
Le aziende che intendano richiedere gli esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro, ossia:
Come inoltrare la domanda di esonero?
Ai fini della fruizione degli esoneri, i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all'INPS - tramite modulo di istanza online appositamente predisposto sul sito internet, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - una domanda di ammissione all'esonero.
N.B. Le misure di esonero in argomento trovano applicazione sulla matricola istituita ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale. |
Assegnazione del codice autorizzativo
Se vi sono i presupposti per l'esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” - avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell'art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 l'esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l'esonero dal versamento del contributo di cui all'art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)” - deve essere assegnato:
È necessario verificare che, per i periodi oggetto di esonero dal versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, la procedura concorsuale non abbia provveduto a esporre nel flusso UniEmens anche i codici di versamento “CF01”, “CF02” e “CF11”, afferenti a lavoratori e periodi per i quali è stata inoltrata la domanda di esonero.
Se tali codici sono stati indebitamente utilizzati, la Struttura territoriale competente contatta la procedura concorsuale per i conseguenti adempimenti di rettifica, presupposto indispensabile per l'accoglimento della domanda di esonero.
Al fine di evitare l'indebito pagamento da parte del Fondo di Tesoreria di quote di TFR oggetto di esonero, la Struttura territoriale provvede a segnalare tale circostanza (ossia la presenza dei codici di versamento “CF01”, “CF02” e “CF11”) tramite la casella istituzionale Info.FondoTesoreria@inps.it (specificando il periodo di concessione dell'esonero dal versamento al Fondo).
In tale circostanza, la richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria non può essere accolta in quanto il pagamento delle quote di TFR oggetto di esonero deve avvenire secondo le modalità indicate e gli oneri non sono a carico del Fondo di Tesoreria.
Domande di liquidazione delle quote di TFR
Per consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l'apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)” disponibile sul portale dell'Istituto.
Destinazione delle quote di TFR
Per quanto attiene alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa è stato precisato che le disposizioni di cui all'art. 43-bis non modificano la destinazione e l'assetto del TFR; pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:
Versamento ai fondi di previdenza complementare | L'INPS provvede a trasferire il TFR maturato e afferente alla retribuzione persa nel corso dell'intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale al fondo pensione di destinazione |
Versamento al Fondo di Tesoreria | L'INPS provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata. Infatti, in ragione della tipologia di aziende destinatarie delle misure (imprese in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria, che abbiano cessato l'attività e per le quali sussistano concrete possibilità di cessione dei complessi aziendali), i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale, cesseranno il rapporto di lavoro per licenziamento o per passaggio alle dipendenze dell'acquirente, senza applicazione dell'art. 2112, c. 2, c.c. |
Accantonamento presso il datore di lavoro |
Quante sono le risorse previste?
Gli esoneri riconoscibili per le annualità 2023 e 2024 sono autorizzati nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di € 21 milioni per ciascun anno.
Il Ministero del Lavoro provvede alla verifica che gli importi richiesti trovino capienza nello stanziamento previsto dalla norma, autorizzando le relative domande in tale limite di spesa.
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