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sabato 28/10/2023 • 06:00

Fisco Commercialisti

Pubblicazione delle sanzioni disciplinari, notifica entro 30 giorni

Una volta che la decisione sia stata pubblicata, il Consiglio o il Collegio di Disciplina deve procedere alla notifica entro 30 giorni dalla intervenuta pubblicazione ai soggetti previsti dal Regolamento.

a cura di

redazione Memento

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Con il PO 24 ottobre 2023 n. 125, il CNDCEC fornisce chiarimenti in merito alla pubblicazione delle sanzioni disciplinari.

L'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 139/05 dispone che “Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia”.

L'art. 23 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015 stabilisce che “La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina, entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia”, mentre l'art. 26 del suddetto Regolamento dispone, al comma 1, che “I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all'incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto risiede e nella circoscrizione in cui ha sede l'Ordine e vengono comunicati al Consiglio dell'Ordine, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina” e, al comma 3, che “Spirato il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data della notifica all'incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività del provvedimento”. Infine, il 4 comma del citato art. 26 recita che “Su istanza del ricorrente, proposta contestualmente al ricorso o con atto separato, il Consiglio di Disciplina Nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato”.

Le norme sopra citate prevedono che, una volta che la decisione sia stata pubblicata, il Consiglio o il Collegio di Disciplina debba procedere alla notifica entro 30 giorni dalla intervenuta pubblicazione ai soggetti previsti dal Regolamento. L'esecutività del provvedimento disciplinare a carico dell'incolpato decorre una volta spirato il termine per l'impugnazione, che è di trenta giorni dalla data della notifica al professionista, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 139/05 e dall'art. 1 del D.M. del 15 febbraio 1949, a prescindere dalla circostanza che l'incolpato abbia proposto ricorso avverso il provvedimento innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale o che abbia presentato istanza di sospensione del provvedimento. Si precisa, infatti, che la presentazione del ricorso o dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato non hanno di per sé effetto sospensivo e pertanto, fino a quando il Consiglio di Disciplina Nazionale non si pronunci (in senso favorevole) sulla suddetta istanza di sospensione o sul merito del ricorso, il provvedimento disciplinare è pienamente efficace a carico del professionista che ne sia stato attinto.

Di conseguenza, dopo avere ricevuto comunicazione da parte del Consiglio o del Collegio di Disciplina in merito alla data di decorrenza dell'esecutività del provvedimento ai sensi del suddetto art. 26, comma 3, del Regolamento, l'Ordine è tenuto a procedere alla pubblicazione del medesimo con l'esatta indicazione della data di decorrenza dell'esecutività della suddetta sanzione. Si rappresenta al riguardo che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 [Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n.189 del 14-8-2012)] ha stabilito, all'art. 3, rubricato Albo Unico Nazionale, che “Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale”.

FONTE: PO 24 ottobre 2023 n. 125

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