sabato 28/10/2023 • 06:00
Con un Pronto Ordini, il CNDCEC fornisce chiarimenti circa il decreto Ministro della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 recante il Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria.
redazione Memento
Il CNDCEC ha fornito un chiarimento in merito ai compiti degli Ordini Territoriali circa il decreto Ministro della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 recante “Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale”. Nel precisare che gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica, il Ministero rimette espressamente ad un successivo provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, le regole di dettaglio per la “formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell'elenco”. Nelle more di definire le citate regole, si evidenzia che il decreto Ministero della Giustizia del 26 agosto 2023, n. 109 detta alcune disposizioni transitorie, stabilendo che i professionisti già iscritti negli albi alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori della categoria di appartenenza o di altra categoria, allegando all'istanza una dichiarazione recante le indicazioni di cui all'art. 5 e i documenti relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 4; si conferma per tutti l'obbligo di soddisfare i requisiti di mantenimento all'iscrizione previsti dall'art. 6. In merito agli obblighi formativi, il CNDCEC richiama il contenuto del PO n. 123/2023 del 6 ottobre 2023, con il quale si è avuto modo di precisare che ai fini dell'iscrizione nell'Albo dei CTU, il menzionato decreto Ministero della Giustizia del 26 agosto 2023, n. 109 non impone nuovi e ulteriori obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento professionale; in effetti, la normativa prevede solo come eventuale, lo svolgimento di specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico. Inoltre, con riguardo ai soggetti formatori, il PO n. 123/2023 chiarisce che il richiamato decreto Ministero della Giustizia del 26 agosto 2023, n. 109 non contiene alcuna disposizione in merito al contenuto degli eventuali percorsi formativi e, tanto meno, indicazioni in merito ai soggetti che possono erogare tale formazione. A tal proposito, è doveroso ricordare come, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento FPC, gli iscritti nell'Albo possono scegliere liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività formative da svolgere, con la precisazione che solo gli eventi formativi previamente accreditati dal Consiglio Nazionale, ovvero quelli indicati alla lettera p) della tabella di cui all'art. 16 del Regolamento FPC consentiranno di assolvere l'obbligo formativo posto a carico degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. FONTE: PO 25 ottobre 2023 n. 121
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