martedì 31/10/2023 • 06:00
In attuazione della Legge delega fiscale (L. 111/2023), lo schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari vuole ripensare i rapporti tra fisco e contribuenti con l'obiettivo di semplificare le procedure e aumentare le tutele per gli stessi.
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Con riferimento al decreto sugli adempimenti si vuole perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
Comunicazioni da parte dell'Agenzia stop ad agosto e dicembre
La legge delega ha previsto tra le altre disposizioni, la sospensione nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno, dell'invio da parte dell'Amministrazione finanziaria di comunicazioni, inviti e richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie, fermi restando tuttavia i termini di decadenza.
Nell'ambito della riorganizzazione del calendario fiscale dunque, troviamo nel decreto sugli adempimenti, all'articolo 10, spazio alle comunicazioni verso i contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, e nello specifico viene previsto lo stop degli invii delle Entrate durante i mesi di agosto e dicembre.
Facendo salvi i casi di indifferibili e urgenti, secondo la disposizione, l'Agenzia delle Entrate non procederà all'invio delle comunicazioni come avvisi bonari sui controlli automatizzati, sui controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e sulla dichiarazione Iva. Il provvedimento riguarda anche l'invio delle comunicazioni relative agli esiti della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Nella sospensione di agosto e dicembre, entrano anche le lettere di “compliance”. Evidentemente la ricaduta di tale disposizione interessa oltre che i contribuenti, anche i professionisti che li assistono. Non si dovrà più fornire in particolare nel periodo estivo di agosto e nel periodo di natale per il mese di dicembre, risposte e chiarimenti all'Amministrazione finanziaria.
Dovrebbero rimanere in vigore gli altri adempimenti e i versamenti in scadenza ad agosto, fermo restando il periodo di sospensione che copre dal 1° al 20 del mese.
Con riferimento al mese di dicembre si segnala che sul fronte dei versamenti dovrebbe arrivare l'allungamento fino al 16 dicembre delle rate per acconto e saldo (a partire da quello per il periodo d'imposta 2023) delle imposte.
Crediti d'imposta validi anche senza indicazione in dichiarazione
Con riferimento ai crediti d'imposta, il decreto prevede all'articolo 13, una disposizione intenta a risolvere una certa confusione venutasi a creare nel caso in cui il contribuente si dimentica di segnalare un credito in dichiarazione.
Per alcune disposizioni riguardanti i crediti, in passato la leggi introduttive (o più spesso i decreti attuativi) stabilivano l'indicazione in dichiarazione del credito maturato (e dei relativi utilizzi) a pena di decadenza.
Per altri crediti (in particolare in quelli più recenti), questa conseguenza non è stata più prevista, al punto che la stessa Agenzia delle Entrate ha ammesso la presentazione di dichiarazioni integrative. Si può in particolare fare riferimento alla risposta data con l'interpello n. 396 del 9 giugno 2021 della stessa Agenzia, secondo il quale la mancata indicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli successivi, non è in sé di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione.
Per non vanificare la previsione normativa che dispone l'obbligo di indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta ancora integrabile, indicando nel quadro RU l'importo del credito spettante, e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 471/97 tramite ravvedimento operoso.
Sempre sull'argomento si segnala anche un comportamento altalenante della giurisprudenza (anche in relazione alla diversa disciplina dei crediti di volta in volta coinvolti), così come lo stesso comportamento degli Uffici nell'ambito dei recuperi.
In definitiva la disposizione potrebbe definitivamente chiarire, che la mancata indicazione in dichiarazione (redditi, Irap, Iva e modello 770) non comporta mai la decadenza dal beneficio, purché il credito sia effettivamente spettante. La disposizione precisa inoltre che non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.
Infine si segnala che resta ferma l'applicazione dell'art. 17 c. 2 decreto MISE n. 115/2017, secondo la quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione di aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti concessori nel Registro nazionale aiuti di Stato, determina l'illegittimità della fruizione del beneficio. In merito l'Agenzia delle Entrate ha fornito tempo fa (Risoluzione n. 26 del 15 aprile 2021) alcuni chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell'importo dell'aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell'aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato. In particolare gli errori commessi durante la compilazione del quadro Aiuti di Stato si correggono con la presentazione di una dichiarazione integrativa, soggetta alla sanzione amministrativa fissa da 250,00 a 2.000,00 euro, con la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso.
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Renato Portale
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