venerdì 27/10/2023 • 12:43
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 451 del 27 ottobre 2023, ha chiarito che se un atto di trasferimento non è idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio, non si può applicare l'imposta di registro in misura fissa né l'esenzione da imposte ipotecaria e catastale.
redazione Memento
Con la risposta n. 451 del 27 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un atto di trasferimento non è idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio, non si può applicare l'agevolazione prevista dall'art. 20 c. 2 L. 10/77. Secondo il sopra citato articolo, ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'art. 32 c. 2 DPR 601/73 del ovvero l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. Tale trattamento tributario si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi. In particolare, l'agevolazione fiscale in oggetto ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi, che svolgano una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte e non una tipica funzione di scambio negoziale. Esulano, dunque, dall'ambito applicativo della norma tutte quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica realizzano, di fatto interessi meramente individualistici (cfr. Ris. AE 11 gennaio 2019 n. 1/E). Nel caso di specie, il futuro atto di trasferimento degli immobili in esame tra il soggetto attuatore e il Comune non appare idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio nel senso sopra delineato, anche se l'evento negoziale rappresentato è inserito nell'accordo stipulato tra l'ente territoriale e il soggetto attuatore; tale atto si configura come un atto di compravendita immobiliare. Si rileva, inoltre, che al momento dell'acquisizione della superficie della palazzina da parte del Comune, la trasformazione urbanistica del territorio è già compiuta e l'acquisizione in esame si atteggia, quale facoltà contrattuale dello stesso Comune, nell'ottica del più ampio scambio negoziale. Fonte: Risp. AE 27 ottobre 2023 n. 451
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