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martedì 07/11/2023 • 06:00

Speciali ATTUAZIONE DELLA DELEGA

Decreto adempimenti tributari: nuove modalità per versare i tributi

Lo schema del D.Lgs. sugli adempimenti tributari reca delle novità in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte e di ampliamento della soglia minima dei versamenti dell'IVA e delle ritenute, nonché la possibilità di addebitare le somme dovute per scadenze future sul conto “dedicato” e di pagare gli importi dovuti con modello F24 tramite PagoPA.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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Il D.Lgs., attuativo dell'art. 16 L. 111/2023, contiene i principi e i criteri direttivi generali relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari, anche relativamente ai tributi degli enti territoriali, e individua, al comma 1, i principi e i criteri direttivi concernenti l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento, gli interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'Amministrazione Finanziaria, le misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione stessa e, infine, gli interventi concernenti l'Amministrazione Finanziaria.

Scadenza dei versamenti rateali delle imposte

Nel vigente sistema, l'art. 20 D.Lgs. 241/97, dispone che le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS , ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'IVA, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.

Al fine di migliorare e semplificare le modalità di pagamento, viene modificato il comma 1 del citato art. 20, con lo scopo di riconoscere il comportamento concludente del contribuente in sede di versamento, eliminando l'obbligo di esercizio dell'opzione, ampliando la dilazione dei pagamenti con l'aggiunta di un'ulteriore rata, con scadenza 16 dicembre.

In pratica, senza esercizio dell'opzione, il versamento viene eseguito in rate mensili di pari importo, decorrenti dal mese di scadenza, tenendo conto che il pagamento deve essere comunque completato entro il 16 dicembre.

Il secondo intervento riguarda il comma 4 sempre dell'art. 20, laddove oggi si prevede che i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

Sempre nell'ottica di semplificare gli adempimenti, viene disposta l'unificazione dei termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA. Per effetto della modifica, entrambe le categorie di soggetti potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese.

Tutte le novità decorrono dai versamenti a saldo relativi all'anno d'imposta 2023.

Ampliamento della soglia dei versamenti minimi

La disposizione contenuta nel decreto (art. 9), consente di ridurre la frequenza dei pagamenti, rinviando quelli di importo poco significativo e, quindi, semplifica gli adempimenti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta.

Nello specifico:

  • si modifica l'art. 1 c. 4 DPR 100/98, dove, nel testo vigente, è stabilito che se l'IVA a debito periodica (mensile o trimestrale) è pari a 25,82 euro, il versamento viene rimandato al periodo successivo. Con la novella, si incrementa a 100 euro il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno;
  • correlata alla modifica di cui al precedente punto, è quella relativa all'art. 7 c. 1 lett. a) DPR 542/99, con il quale viene previsto, in tema di liquidazioni periodiche, che qualora l'IVA non superi il limite di lire 50.000 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo. Anche in questo caso viene innalzato il limite a 100 euro, tenendo conto che, in ogni caso il versamento, deve essere eseguito entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Queste disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

Ulteriori modifiche interessano gli articoli 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del DPR n. 600/73, per cui se l'importo dovuto delle ritenute non supera il limite di euro 100, il relativo versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

La norma, infine, intervenendo sull'art. 25-ter c. 2-bis DPR 600/73, (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore se l'importo raggiunge euro 500) produce i seguenti effetti:

  • unifica al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d'imposta;
  • stabilisce che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. All'attualità, invece, la formulazione del citato comma 2-bis, prevede che le ritenute operate nel mese di dicembre siano versate entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Addebito in conto

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari fiscali, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (es. rateazione dei versamenti in autotassazione e del pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, l'art. 17 del decreto prevede la possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia.

Questa procederà, alle singole scadenze, all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto corrente indicato e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento (in particolare, mediante il cd. servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell'Agenzia).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della misura in commento.

Pagamento dei tributi con PagoPA

Con lo scopo di offrire la più ampia gamma di strumenti di pagamento presenti sul mercato, comprese le carte di credito, l'art. 18 del decreto stabilisce la possibilità di affiancare progressivamente, alle attuali modalità, anche le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA, ad esempio, per il pagamento di deleghe conferite in via telematica all'Agenzia delle entrate, ovvero per il pagamento di importi predeterminati mediante avviso.

Nell'ampliare la gamma di strumenti di pagamento offerti ai contribuenti, resta comunque fermo l'impianto complessivo tecnico e normativo del sistema dei versamenti unitari in termini di funzionamento della struttura di gestione, di rendicontazione e riversamento agli enti percettori, di monitoraggio e rendicontazione delle entrate.

In proposito, la relazione illustrativa, precisa che appare necessario, anche per ragioni di semplificazione, speditezza e coerenza sistematica, intervenire sulla norma di cui all'art. 5 CAD, e affidare ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentite la RGS e il Dipartimento della Trasformazione digitale, la definizione degli aspetti tecnico-operativi e il perimetro progressivo di applicazione delle nuove modalità di pagamento.

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