venerdì 27/10/2023 • 06:00
L'estensione della tutela Inail riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali, ricomprendendo in quest'ultima categoria sia le scuole paritarie sia quelle non paritarie.
redazione Memento
Con la Circ. INAIL 26 ottobre 2023 n. 45 vengono forniti chiarimenti in merito all'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. L'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, l'estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). L'estensione della tutela Inail riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali1 , ricomprendendo in quest'ultima categoria sia le scuole paritarie sia quelle non paritarie. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative. Le prestazioni economiche Inail, tranne l'indennità di temporanea e l'integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili. In base al principio dell'automaticità delle prestazioni, previsto dall'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, la tutela assicurativa opera anche se gli istituti scolastici e formativi non abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal citato decreto. Ai docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non è erogata l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all'erogazione del trattamento economico spettante. L'indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori. FONTE: Circ. INAIL 26 ottobre 2023 n. 45
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