venerdì 27/10/2023 • 06:00
Per la Corte UE, in C-249/22, non osta all'art. 378 della Direttiva IVA 2006/112, in combinato disposto con l'art. 151 dell'atto di adesione dell'Austria all'UE, l'imposizione austriaca ad IVA di una prestazione di radiodiffusione pubblica finanziata a mezzo canone legale obbligatorio, ricompresa tra quelle esenti dalla stessa direttiva.
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I fatti di causa
La ricorrente nel procedimento principale di rinvio è un utente di servizi di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e versato da chiunque utilizzi un impianto di ricezione di radiodiffusione all'interno di un edificio situato in un'area coperta dalla radiodiffusione terrestre dell'ente pubblico di radiodiffusione interessato.
A seguito della pubblicazione della sentenza C-11/15 con cui la Corte UE aveva escluso l'assoggettamento ad IVA del canone sulla programmazione, nel 2018 la ricorrente chiedeva il rimborso dell'IVA pagato su tale canone, in quanto riscosso in violazione delle disposizioni della direttiva IVA.
Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se l'art. 2, par. 1, lett. c), e l'art. 378 par. 1 Dir. IVA 2006/112, in combinato disposto con l'art. 151, par. 1, e l'All. XV, parte IX, p. 2, lett. h), c. 1, secondo trattino, dell'Atto di adesione del 1994 dell'Austria alla CEE, debbano essere interpretati nel senso che tale Stato possa o meno (continuare ad) assoggettare ad IVA un'attività di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e versato da chiunque utilizzi un impianto di ricezione di radiodiffusione.
L'art. 378 citato, inserito nel Titolo XIII relativo alle deroghe concesse agli Stati membri, consente in particolare all'Austria di sottoporre ad IVA le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale, attività che sarebbero esenti ai sensi dell'art. 132, par. 1, lett. q), di identico contenuto normativo.
Sia il giudice del rinvio sia il governo austriaco sia anche l'emittente pubblica radiotelevisiva denominata “ORF”, sostengono che il canone austriaco sulla programmazione radio differisce in modo sostanziale dal canone oggetto della causa C-11/15 richiamata dal ricorrente, dovendo considerarsi il primo quale remunerazione per l'utilizzo dei servizi dell'ORF i quali, in quanto prestati a titolo oneroso, sarebbero soggetti ad IVA.
Ciò sulla base delle seguenti differenze: l'obbligo di pagare il canone è legato non al semplice possesso del ricevitore, quanto all'effettiva possibilità di ricevere le trasmissioni emesse dall'ORF per mezzo di un ricevitore, il cui acquisto ed adattamento alla ricezione delle trasmissioni dell'ORF sarebbe espressione della volontà di utilizzare i servizi dell'emittente; l'importo del canone non è fissato dal legislatore bensì ma dall'ORF; al momento dell'introduzione del canone il legislatore austriaco ha inteso creare una finzione giuridica sotto forma di rapporto di diritto civile tra l'ORF ed i (potenziali) destinatari dei programmi.
La soluzione del caso
La Corte ribadisce che una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso” ai sensi della direttiva IVA e rientra nel suo campo di applicazione, solo qualora tra il prestatore e il destinatario vi sia un rapporto giuridico che evidenzi uno scambio di reciproche prestazioni, “in cui il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario” (nesso diretto tra contro prestazioni).
Così ragionando, nonostante l'art. 132, par. 1, lett. q), della direttiva IVA preveda l'esenzione delle “attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale”, tale norma risulta applicabile solo a condizione che tali prestazioni siano soggette all'IVA.
Su tale presupposto si innesta la deroga all'Austria dall'art. 378, par. 1, (inserito nella Sez. 2, Capo, 1, Titolo XIII della direttiva, dedicata a talune deroghe previste per alcuni Stati membri), consentendole di continuare ad assoggettare ad IVA le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale.
La Corte UE ricorda come “il mantenimento di tale regime derogatorio riflette il carattere progressivo e ancora parziale dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di IVA”, non essendosi ancora realizzata la prevista armonizzazione unionale in materia.
Ciò giustifica le disposizioni derogatorie della direttiva che “autorizzano gli Stati membri a mantenere in vigore talune disposizioni della loro legislazione nazionale che, senza queste autorizzazioni, sarebbero incompatibili con tale direttiva”.
Quanto poi alla “portata” della deroga concessa all'Austria, la Corte richiama i propri precedenti relativi all'applicazione della clausola di standstill di cui all'art. 370 della direttiva IVA (ed ai suoi limiti applicativi posti in capo ai singoli stati membri), nella misura in cui tale Stato è unicamente autorizzato “a mantenere un sistema di imposizione delle attività summenzionate già esistente e non ad introdurre una nuova imposizione di tali attività” (v., C‑225/18, p 31).
In quel precedente la Corte ricordava che “la clausola di standstill non ha lo scopo di consentire ad un nuovo Stato membro di modificare la propria normativa interna in occasione della sua adesione all'Unione, il cui effetto sia quello di ampliare l'ambito delle esclusioni esistenti in un senso che allontani tale normativa dagli obiettivi della direttiva IVA, ciò che sarebbe in contrasto con lo spirito stesso di tale clausola” (v. anche C-599/12, p. 29 e C-414/07, p. 37 e 39).
Ciò detto brevemente, la Corte conclude nel senso che le modalità dell'imposizione da parte dell'Austria a partire dal suo ingresso nell'UE sono “rimaste sostanzialmente immutate”, in tal modo rispettando la deroga prevista all'art. 378, par. 1, della direttiva IVA e consentendo, quindi, l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni in discussione.
Fonte: CGUE 26 ottobre 2023 (C-249/22)
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Renato Portale
- Dottore commercialista in LeccoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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