venerdì 03/11/2023 • 06:00
La proposta di Direttiva DEBRA si pone l'obiettivo di eliminare l'attuale distorsione a favore del debito delle norme fiscali e di rendere l'economia UE più stabile e resiliente. Cosa cambia dal 2024?
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Il punto centrale di DEBRA, che dovrebbe entrare in vigore in 1° gennaio 2024, con un piano di monitoraggio quinquennale, è il seguente: il finanziamento delle imprese per il tramite di apporti di capitale proprio (i.e. fonti di finanziamento interno) deve avere lo stesso trattamento fiscale applicato al debito, e dunque gli aumenti del capitale proprio da un esercizio fiscale al successivo devono essere deducibili dalla base imponibile analogamente a quanto accade per il debito.
In sintesi, quindi, l'obiettivo perseguito, pienamente condivisibile, è quello di incentivare gli investimenti in capitale, rendendo l'economia UE più stabile e resiliente, e al contempo meno esposta sul fronte del debito. E, a tal fine, la proposta prevede da un lato una detrazione per gli interessi figurativi sul nuovo capitale per dieci anni, dall'altro una limitazione alla deducibilità fiscale degli interessi sugli strumenti di finanziamento del debito.
La ratio della proposta
Come osservato dalla Commissione Europea “l'attuale distorsione a favore del debito delle norme fiscali, in base alla quale le imprese possono detrarre gli interessi co nnessi al finanziamento del debito – ma non i costi connessi al finanziamento tramite capitale proprio – può incoraggiare le imprese ad accumulare debito anziché accrescere i fondi propri per finanziare la loro crescita.” Sulla base di alcuni studi UE, l'indebitamento totale delle società non finanziarie nell'UE ammontava a circa 14.900 miliardi di Euro nel 2020, pari al 111 % del PIL complessivo. È evidente che una struttura patrimoniale eccessivamente sbilanciata sul fronte del debito rende l'impresa più vulnerabile a congiunture economiche negative; con DEBRA la competitività e la crescita delle imprese dovrebbe essere favorita dal riequilibrio della struttura patrimoniale, in conseguenza della riduzione dell'eccessiva dipendenza dal debito.
Calcolo dell'agevolazione DEBRA
L'art. 4 della proposta, rubricato “Agevolazione sul capitale”, disciplina il calcolo dell'agevolazione, nei termini che seguono:
Agevolazione DEBRA = (Patrimonio netto di fine anno d'imposta Y – Patrimonio netto di fine anno d'imposta Y-1) x [Tasso privo di rischio + (Risk Premium: i.e. 1.5% se PMI o 1% se altro soggetto)]
Dunque, l'agevolazione si ottiene applicando un coefficiente di rendimento (formato da due componenti) all'incremento di patrimonio netto dell'impresa. È possibile fare il seguente esempio, che può essere assunto quale schema base ai fini del calcolo dell'agevolazione.
A. Patrimonio netto in t0 |
300 |
B. Patrimonio netto in t1 |
360 |
C. Aumento del patrimonio netto in t1 (B-A) |
60 |
D. NIR* (tasso di interesse privo di rischio + premio di rischio, ipotizziamo l'1%) *Notional interest rate |
2% |
E. Deduzione sul patrimonio netto (C*D) La deduzione, in coerenza con le Direttive ATAD, è limitata a un massimo del 30% dell'EBITDA del contribuente, per ogni periodo di imposta. Tale deduzione viene concessa per 10 periodi di imposta consecutivi. |
1,20 |
L'art. 6 della proposta prevede anche una limitazione alla deducibilità degli oneri finanziari eccedenti, pari all'85%, in relazione agli strumenti di finanziamento del debito, che deve essere applicata anteriormente alla analoga limitazione prevista dalla Direttiva ATAD.
Osservazioni conclusive
Le nuove norme si applicheranno a tutte le imprese dell'UE soggette all'imposta sul reddito delle società in uno o più Stati membri; sono escluse le imprese finanziarie, in quanto già soggette a requisiti patrimoniali regolamentari.
Anche se riteniamo che la strada da seguire sia quella tracciata nella proposta (si pensi anche al rafforzamento dei ratios patrimoniali conseguenti alla maggiore patrimonializzazione delle imprese e ai nuovi indicatori “di allerta” previsti dal Codice della Crisi di impresa), DEBRA potrebbe porre problemi di gettito, con notevoli impatti nei bilanci di ciascuno Stato Membro: infatti, secondo alcune previsioni, le conseguenze in termini di mancato gettito, inizialmente stimate tra gli 11 e 21,6 miliardi di Euro, potrebbero portare ad una perdita tra i 23 (scenario ottimistico) e i 43,6 miliardi di Euro (scenario pessimistico). Aspetto questo su cui si dovrà porre particolare attenzione, anche alla luce del contesto macroeconomico attuale non del tutto rassicurante.
Da valutare, infine, anche il coordinamento delle norme contenute nella proposta con quelle previste in alcuni ordinamenti nazionali in tema di Allowance for Growth and Investment - AGI, e nella Direttiva ATAD per quanto concerne la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi. Per quanto riguarda le prime, ad oggi soltanto pochi Paesi UE (come, ad esempio, Belgio, Cipro, Malta, Italia, Polonia e Portogallo) hanno implementato misure fiscali volte ad agevolare gli apporti di capitale. L'Italia in tale ambito, con l'istituzione dell'ACE (ma si pensi anche a quanto accaduto con la DIT), ha fatto da apripista e in qualche misura ha ispirato il Legislatore unionale.
DEBRA e ACE prevedono clausole anti-abuso abbastanza simili (con riferimento ai prestiti infragruppo, agli aumenti di capitale che derivano da una riorganizzazione del gruppo, ai conferimenti in natura), pur esistendo però alcune differenze di fondo, relative ad esempio alla base di calcolo, al tasso di rendimento nozionale e all'ambito temporale di applicazione del beneficio. Anche se ad oggi il futuro dell'ACE è abbastanza incerto - la legge delega fiscale parla infatti della sua possibile abrogazione -, è interessante notare come nel nostro Paese, così come in quelli in precedenza citati, l'applicazione delle disposizioni in commento dovrebbe essere posticipata (si parla di 10 anni, i.e. clausola di "grandfathering"), in ragione dell'esistenza di norme analoghe previste nei singoli ordinamenti nazionali. In buona sostanza, dunque, i contribuenti che già beneficiano di una detrazione nazionale sul capitale proprio al 1° gennaio 2024 potranno continuare a beneficiare della stessa per un periodo massimo di dieci anni.
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