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giovedì 26/10/2023 • 06:00

Lavoro Dalla Cassazione

Leso il vincolo fiduciario col datore di lavoro: legittimo licenziamento

La Cassazione con la sentenza 12 ottobre 2023, n. 28494conferma il licenziamento adottato a carico di un comandante di aeromobile che con la propria condotta aveva posto a repentaglio l'incolumità dei passeggeri e dell'equipaggio non rispettando le procedure aziendali di sicurezza.

di Andrea Sticca - Avvocato in Roma e Venezia

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Un comandante della EasyJet, viene licenziato per ragioni disciplinari, rappresentate dal mancato rispetto delle procedure aziendali di sicurezza in occasione di un atterraggio presso l'aeroporto di Olbia.

In fase cautelare il Tribunale aveva accertato la regolarità del recesso sotto il profilo procedimentale, avendo escluso che vi fossero state modificazioni dell'addebito e violazioni della procedura stabilita dall'accordo del 18/02/2015 ritenendo inoltre pacifica la condotta contestata.

Tuttavia, pur ritenendo che quella condotta non rientrasse fra quelle punibili con sanzione conservativa, ha ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari relativi a violazioni afferenti la sicurezza del volo.

L'ordinanza era stata poi confermata dalla sentenza dello stesso Tribunale.

La Corte d'Appello, all'esito dell'assunzione di testimoni, nell’accogliere le prospettazioni della compagnia aerea e nel confermare il licenziamento adottato aveva affermato come il responsabile del volo avesse consentito l'espletamento della fase di atterraggio con modalità contrarie alle regole di sicurezza e tali da consentirne la conclusione solo all'esito di manovre correttive, anch'esse condotte in modo rischioso e senza la corretta valutazione delle condizioni ambientali rilevanti.

Precisava, inoltre, come l’intera istruttoria non avesse violato il principio di immutabilità della contestazione per avere la società menzionato, nella lettera di licenziamento, talune circostanze, non indicate nella missiva di contestazione disciplinare, in quanto queste ultime non sono elementi costitutivi dell'addebito, ma solo elemento di contorno destinato a connotare i fatti ai fini della valutazione in termini di gravità.

Considerava parimenti corretto l’utilizzo da parte della compagnia dei risultati dell’investigazione interna, volta al reperimento dei dati di volo, alla quale è seguita l'acquisizione degli stessi ed all'esito della quale è stato instaurato il procedimento disciplinare concludendo come la condotta del comandante, che ponga di fatto a repentaglio l'incolumità dei passeggeri e dell'equipaggio, non sia compatibile con alcuna sanzione conservativa, in quanto determina l'irreparabile lesione del vincolo fiduciario necessariamente sotteso alla funzione rilevante e delicata come quella del comandante e quindi integri la giusta causa di licenziamento.

Il principio di immutabilità dell'addebito disciplinare

Il principio della immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare di cui all'art. 7 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), preclude al datore di lavoro la possibilità di licenziare il lavoratore per ragioni differenti rispetto a quelle poste a fondamento della contestazione già svolta.

Nel caso in esame il comandante aveva dedotto che la menzione di ulteriori elementi emersi nell'indagine preliminare, quali l'ASR (Air Safety Report ndt) e le dichiarazioni rese dall'interessato circa l’intera manovra eseguita e il loro uso a fini disciplinari avesse determinato la lesione del proprio diritto di difesa nel contesto del successivo procedimento disciplinare.

La recidiva.

In tale quadro, secondo la difesa del ricorrente, anche la c.d. recidiva, ovverosia il fatto di tenere conto di alcuni precedenti intemperanze rivolte a colleghi e terze parti, delle quali era stato protagonista il comandante aveva comportato uno squilibrio del diritto di difesa e comunque non poteva essere applicata alla fattispecie in questione perché avrebbe alterato (integrandolo) l’oggetto della contestazione disciplinare.

Le motivazioni della Sentenza

Il Collegio ha tenuto conto di molteplici aspetti legati alla vicenda, in particolar modo delle analisi sui fatti compiute dalla Corte d’Appello la quale aveva evidenziato che il "pericolo per la sicurezza del volo" menzionato nella lettera di recesso, fosse la conseguenza e non l'oggetto degli addebiti, fra i quali era stata espressamente inclusa la mancata valutazione di quel rischio nel corso delle manovre di atterraggio ed in particolare come fosse insito nelle stesse regole previste dai manuali operativi di volo di cui è stata addebitata al ricorrente la violazione.

Nessun illegittimo mutamento dell’addebito quindi, solo una maggiore chiarezza circa gli esiti potenziali del comportamento posto in essere.

Quanto ai precedenti indicati dalla Corte d’Appello, la Cassazione ha escluso che quel riferimento, per la sua assoluta genericità, nell'economia complessiva della gravità dei fatti addebitati avesse una reale valenza giustificativa del licenziamento in termini di recidiva.

Infatti, per il Supremo Collegio per stabilire se la recidiva sia oppure no elemento costitutivo dell'addebito occorre considerare non le astratte fattispecie previste dal contratto collettivo, bensì il concreto esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, che potrebbe anche decidere di non avvalersene (come per altro avvenuto nel caso in esame).

Ne consegue che il generico riferimento a "precedenti... condotte intemperanti", contenuto nella lettera di licenziamento, ha assunto esclusivamente una valenza confermativa della gravità degli addebiti contestati, da soli ampiamente sufficienti a giustificare il provvedimento espulsivo che pertanto gode di una assoluta, chiara autonomia rispetto ad esse.

Fonte: Cass. 12 ottobre 2023, n. 28494

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