mercoledì 25/10/2023 • 11:58
L'INAIL, in conformità a quanto stabilito da alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. SU 7 maggio 2019 n. 11928; Cass. 11 ottobre 2022 n. 29532), fornisce (con Circ. 23 ottobre 2023 n. 44) nuove indicazioni relative alla sospensione della prescrizione durante il procedimento amministrativo di liquidazione delle proprie prestazioni.
redazione Memento
La Circ. INAIL 23 ottobre 2023 n. 44 interviene in materia di sospensione della prescrizione delle prestazioni INAIL durante il procedimento amministrativo di liquidazione, fornendo nuove ed importanti indicazioni in conformità ad alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. SU 7 maggio 2019 n. 11928; Cass. 11 ottobre 2022 n. 29532). N.B. Le nuove indicazioni sostituiscono completamente quelle fornite in precedenza (Circ. INAIL 19 settembre 2013 n. 42). Il precedente orientamento della Cassazione La prescrizione è sospesa durante il procedimento amministrativo di liquidazione della prestazione (artt. 111 e 112 DPR 1124/65) e tale sospensione permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione delle prestazioni, quindi anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni. Mutando orientamento, la Corte di Cassazione ha tuttavia affermato il decorso dei 150 giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria senza che l'INAIL si sia pronunciato, comporta il formarsi del silenzio-rigetto, e quindi l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione. Il nuovo orientamento a seguito delle Sezioni Unite Per risolvere il contrasto, nel 2019 la questione è stata portata all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che si sono così pronunciate come di seguito. La prescrizione è sospesa durante il procedimento amministrativo di liquidazione della prestazione, i cui termini massimi sono fissati in 150 giorni per l'attribuzione e 210 giorni per le revisioni. Con il decorso di questi termini è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria che, da quel momento, l'interessato può proporre. Di conseguenza: - il termine di prescrizione triennale rimane sospeso fino a che il procedimento di liquidazione delle prestazioni non si conclude con un provvedimento espresso; - l'adozione del provvedimento espresso fa cessare la sospensione della prescrizione che riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell'assicurato e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sua sfera di conoscibilità; - decorso il termine dei 150 giorni, l'INAIL può ancora adottare un provvedimento e il suo eventuale comportamento inerte va qualificato come inadempimento e non come espressione di un silenzio-rigetto. Che cosa è cambiato? Nella tabella sottostante sono posti in confronto i due orientamenti, per evidenziare le novità apportate dalla pronuncia delle Sezioni Unite e dalla Circolare in commento: Vecchio orientamento Nuovo orientamento La prescrizione è sospesa durante il procedimento amministrativo di liquidazione della prestazione, i cui termini massimi sono fissati in 150 giorni per l'attribuzione e 210 giorni per le revisioni. La prescrizione è sempre sospesa durante il procedimento amministrativo di liquidazione della prestazione, ma il decorso dei termini di 150 e 210 giorni ha la sola funzione di rimuovere la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria che, da quel momento, l'interessato può proporre. La domanda amministrativa di liquidazione della prestazione interrompe la prescrizione e impedisce l'estinzione del diritto. Il termine triennale di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui si esauriscono i termini per l'espletamento del procedimento amministrativo. Il termine di prescrizione triennale rimane sospeso fino a che il procedimento di liquidazione delle prestazioni non si conclude con un provvedimento espresso. L'adozione del provvedimento espresso fa cessare la sospensione della prescrizione che riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell'assicurato. Il decorso dei 150 giorni senza che l'INAIL si sia pronunciato, comporta il formarsi del silenzio-rigetto (e quindi l'esaurimento del procedimento amministrativo) e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione. Decorso il termine dei 150 giorni, l'INAIL può ancora adottare un provvedimento e il suo eventuale comportamento inerte va qualificato come inadempimento e non come espressione di un silenzio-rigetto. Fonte: Circ. INAIL 23 ottobre 2023 n. 44
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