venerdì 20/10/2023 • 15:55
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 449 del 20 ottobre 2023, ha chiarito che il fornitore extra UE identificato in Italia deve assolvere l'IVA anche quando la merce si trova già in Italia.
redazione Memento
Con la risposta n. 449 del 20 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un soggetto non residente, che è privo di stabile organizzazione in Italia e non ha provveduto all'identificazione diretta, acquista la merce da fornitori extra UE identificati in Italia, sono questi ultimi a dover assolvere l'IVA, anche se la merce in questione si trova già in Italia. Si ricorda che quando le operazioni domestiche intercorrono tra soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia, né quivi in possesso di una stabile organizzazione, il cedente deve emettere fattura con IVA utilizzando la partita IVA italiana, acquisita mediante identificazione diretta (se stabilito ai fini IVA in un Paese UE o in un Paese terzo che abbia stipulato accordi di reciproca assistenza amministrativa ai fini IVA, ex art. 35ter DPR 633/72) o attraverso un rappresentante fiscale (ex art. 17 c. 2 DPR 633/72). Nel caso di specie, una società svedese che non ha stabile organizzazione in Italia né ha provveduto all'identificazione diretta svolge un'attività di commercio e normalmente la merce viene acquistata da fornitori residenti in paesi dell'Unione o extra UE e rivenduti al cessionario finale, anch'esso soggetto appartenente ai paesi dell'Unione o terzi. Ad aprile e maggio 2023 la società ha acquistato alcune partite di merce da due fornitori finlandesi, anch'essi senza alcuna stabile organizzazione in Italia ma ivi identificati a fini IVA. Tale acquisto era finalizzato alla rivendita delle medesime partite a un soggetto residente in Italia, tuttavia la società svedese non era al corrente che la merce non originava dalla Finlandia (Paese di residenza dei fornitori) né da altro Paese UE o Extra UE ma si trovava già in Italia. Come chiarito dall'AE, compete ai due fornitori finlandesi anch'essi senza alcuna stabile organizzazione in Italia ma ivi identificati a fini IVA assolvere in modo ordinario, tramite la propria posizione IVA italiana, gli obblighi di rivalsa e di versamento dell'IVA. Il rimborso dell'IVA versata in Italia dalla società svedese può essere chiesto mediante la procedura del ''portale elettronico'' purché ne ricorrano le condizioni e in assenza di cause ostative all'erogazione dello stesso, così come individuate dall'art. 38bis2 DPR 633/72. Fonte: Risp. AE 20 ottobre 2023 n. 449
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Non è precluso il rimborso chiesto tramite rappresentante fiscale, per la sola esistenza nel territorio italiano di una stabile organizzazione del soggetto non residente, se non si verifica la partecipazione effettiva d..
Renato Portale
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.