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  • Tempo di lettura 3 min.

Il sostenimento di spese per interventi edilizi, con l'intervento del DL 34/2020, è stato notevolmente incentivato a seguito dell'introduzione della detrazione del 110% (Superbonus). La misura agevolativa, tuttavia, è stata nel corso del tempo rimodulata da disposizioni sempre più restrittive, da ultimo previste dal DL 176/2022 e dal DL11/2023. In particolare, l'art. 9 c. 1 lett. a) e b) DL 176/2022, ha previsto che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 (CILA presentata a decorrere dalla predetta data), la detrazione viene ridotta al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La normativa ha introdotto anche nuovi vincoli che limitano notevolmente la spettanza del beneficio, al fine di destinare l'agevolazione ai soggetti meno abbienti. Il contribuente, infatti, può detrarre le spese sopra citate al 90%, se possiede i requisiti previsti dall'art. 119, c. 8-bis e 8-bis.1, del DL 34/2020, ossia: un reddito di riferimento per l'anno di imposta 2022 non superiore a 15.000 euro; è titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione) al momento d'inizio dei lavori. Un'ulteriore novità rispetto alla disciplina previgente del Superbonus rig...

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