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lunedì 23/10/2023 • 06:00

Lavoro Novità CCNL

RSA: accordo ponte con incrementi retributivi stabili

AIOP RSA ha raggiunto un accordo ponte con i sindacati del settore della sanità privata il 3 ottobre 2023. Tra le novità, incrementi retributivi stabili e non assorbibili pari a più del 10% sui minimi base, l’inserimento di specifiche causali per assumere contratti a termine e la soluzione per i tempi di vestizione.  

di Marco Micaroni - Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Il fermento relativo alla contrattazione collettiva, alimentato dallo scenario inflattivo e dal dibattito relativo al salario minimo, tra i suoi effetti, sta portando ad un costante movimento nell'ambito delle trattative relative ai rinnovi dei contratti collettivi, che vede le parti sociali cercare soluzioni per rispondere alla complicata situazione generale dei salari.

È il caso dell'accordo ponte siglato il 3 ottobre 2023 tra AIOP RSA e FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, UGL Sanità, FIALS, che interviene sul CCNL applicabile a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da residenze sanitarie assistenziali o altre strutture residenziali o socioassistenziali, sottoscritto nel lontano 11 giugno 2012 (poi integrato con intesa del 22 ottobre 2013).

AIOP è un'associazione che rappresenta l'ospedalità privata italiana, presente in tutte le regioni con 511 case di cura aderenti, di cui 441 accreditate, che opera al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che si orientano verso l'assistenza sanitaria privata.

La premessa dell'accordo

Le parti inquadrano il periodo storico in cui sottoscrivono l'accordo: da un lato il settore ha visto aggravarsi la situazione economica finanziaria soprattutto a causa del mancato adeguamento da parte delle regioni delle tariffe di degenza, dall'altro ci si da atto, nell'immediato futuro, dell'esigenza di addivenire alla stipula di un contratto unico di settore con le organizzazioni sindacali comparativamente e maggiormente rappresentative.

Pur nelle criticità generali, l'associazione datoriale e il sindacato convengono sulla necessità di sottoscrivere un accordo ponte che si occupi principalmente di adeguare le retribuzioni dei lavoratori alla media dei CCNL di settore, nelle more della stipula di un contratto unico da applicare a tutto il comparto. Tale impegno si concretizza con una espressa clausola di apertura inderogabile del tavolo di negoziazione, a partire da gennaio 2024.

L'accordo ponte ha validità fino al 30 giugno 2024 e si riferisce al triennio 2021-2023. La decorrenza dei nuovi importi – da applicarsi sull'intero territorio nazionale - avverrà a partire dalla retribuzione del mese di ottobre 2023.

Parte economica

Gli aumenti economici dei minimi tabellari varia dai 118,57 ai 289,68 euro in rapporto alla professione / inquadramento: mediamente, parliamo di un incremento di più del 10% della retribuzione base.

In aggiunta, si registra una maggiorazione del 15% della quota oraria lorda per le ore di lavoro notturno (dalle 22.00 alle 06.00) non legata più ad un minimo di notti da effettuare, un nuovo superminimo collettivo non inferiore ai 40 euro mensili per i lavoratori assunti prima del 2012 che diventa non assorbibile, un premio di anzianità pari a 40 euro mensili per 13 mensilità per chi ha già maturato dieci anni di servizio nella stessa azienda o gruppo.

Nelle more di definire una nuova disciplina nell'ambito del futuro contratto unico, viene demandata alla contrattazione di livello aziendale l'istituzione di un nuovo premio di produttività annuale a cui destinare gli importi accantonati nel fondo di produttività aziendale.

Parte normativa

Di particolare interesse le due principali modifiche normative, che riguardano i contratti a tempo determinato e i tempi di vestizione.

Tra i primi contratti ad intervenire dopo le recenti deleghe previste dalla normativa, vengono inserite le causali che consentono l'attivazione di contratti a termine:

a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;

b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi e la totale funzionalità di tutte le strutture durante il periodo annuale programmato di ferie;

c) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla struttura;

d) per sostituzione del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto;

e) particolari necessità conseguenti a servizi/attività di nuova istituzione;

f) temporanea inidoneità accertata ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/2008 o dell'art. 5 Legge 300/70 di lavoratore ricollocato in una diversa mansione;

g) completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato.

Sui tempi di vestizione, in attesa di aprire i lavori relativi al contratto unico di settore, viene inserita temporaneamente la seguente clausola: “con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008, il tempo necessario per tali attività, comprensivo anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi, viene fissato in complessivi 15 minuti. Quanto sopra non riguarda l'ipotesi in cui il dipendente è tenuto ad indossare soltanto il camice, oppure ha facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa, nel qual caso il tempo di vestizione e svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa. L'indicato periodo verrà compensato con eventuali crediti orari dell'azienda e/o residui orari a debito dei lavoratori, secondo modalità che potranno essere definite in sede di contrattazione di secondo livello. Diverse modalità di applicazione potranno essere definite in sede di contrattazione di secondo livello”.

La clausola è tecnicamente molto ingegnosa e dovrebbe risolvere un annoso contenzioso presente in numerose aziende.

Fonte: Accordo ponte AIOP RSA 3 ottobre 2023

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