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Traduzione
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Il caso

La controversia concerneva un avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio rideterminava le imposte ipotecarie e catastali su un atto di compravendita con il quale una SRL italiana trasferiva ad una SCPI estera, gestita e amministrata da soggetto autorizzato dalle autorità regolamentari francesi all'esercizio della gestione collettiva del risparmio, il diritto di proprietà su beni immobili strumentali per natura (categorie catastali D/1, C/2 e C/6) siti in un Comune lombardo. In sede di registrazione dell'atto erano state applicate le aliquote ridotte dell'1,5% e dello 0,50% sul prezzo di compravendita (art. 35 c. 10-ter DL 223/2006) in quanto l'acquirente si qualificava come organismo di investimento collettivo del risparmio, istituito in Francia, gestito e amministrato da soggetto autorizzato dalle autorità regolamentari francesi all'esercizio della gestione collettiva del risparmio, similare (a suo dire) ai fondi immobiliari chiusi disciplinati in Italia dall'art. 37 D.Lgs. 58/98.

L'Ufficio, invece, ricalcolava le imposte applicando le aliquote rispettivamente nella misura del 3% (art. 1 bis, tariffa allegata al D.Lgs. 347/90) e dell'1% (art. 10 c. 1 D.Lgs. 347/90) ritenendo che l'agevolazione fosse applicabile ai soli fondi immobiliari italiani. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso ma la Corte di secondo grado emetteva ordinanza (n. 707/2020...

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