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Visto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione, l'istituto del coacervo donativo non trova applica con riferimento alle donazioni poste in essere nel periodo in cui la relativa disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni risultava abrogata. E' stata così superata la precedente Circolare 3/E/2008 che è risultata poi in netto contrasto con la posizione assunta dalla recente Corte di Cassazione. Coacervo successorio e donativo L'istituto del coacervo, o cumulo, successorio del donatum con il relictum, è disciplinato dall'art. 8, 4° c., TUS (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), contenuto nel D. Lgs. 346/1990. Nel dettaglio, il coacervo successorio comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi legatari (c.d. donatum) con il valore dell'asse ereditario (c.d. relictum). Quanto invece al cd. coacervo (o cumulo) donativo, previsto dall'art. 57, 1° c., TUS, si ha la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario, con il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione. L'intervento...

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