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Nel caso di specie, la Corte d'appello territorialmente competente rigettava il ricorso presentato da un lavoratore nei confronti di un istituto di credito, suo datore di lavoro, avverso la decisione del giudice di prime cure che lo aveva condannato al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno causato dalla sua negligenza quale direttore di filiale. Ciò in quanto aveva omesso di custodire, in un dossier relativo ad una società cliente, copia dei documenti inerenti il contratto di prestito accordato e la fideiussione prestata, impedendo così alla banca di insinuarsi nel passivo fallimentare della società, rimasta inadempiente rispetto alla restituzione del prestito accordato. Il lavoratore soccombente ricorreva, quindi, in cassazione avverso la decisione dei giudici di merito, affidandosi a tre motivi cui resisteva l'istituto di credito con controricorso e successiva memoria. In particolare, il lavoratore deduceva: violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 c.c. e 7 Legge 300/70 nonché l'omesso accertamento dell'intervenuta decadenza delle pretese sollevate nel ricorso avversario; violazione e falsa applicazione, tra gli altri, degli artt. 2104,2094,1176,1218,2697 e 2225 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo, quale l'avvenuta deliberazione di approvazione del finanziamento c...

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Paolo Patrizio

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