venerdì 20/10/2023 • 06:00
Tra le novità del Decreto Anticipi si evidenzia l’anticipo da dicembre 2023 dell’adeguamento degli assegni pensionistici, recuperando l’inflazione effettiva rilevata dall’ISTAT. Infatti, a gennaio 2023 agli importi pensionistici è stata applicata una rivalutazione provvisoria del 7,3%, mentre l'indice rilevato a fine anno dall'ISTAT è risultato dell'8,1%.
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Come funziona il meccanismo perequativo
L'art. 1 DL 145/2023, in vigore dal 19 ottobre 2023, entra subito nel vivo dell'attuale situazione finanziaria e anticipa al 1° dicembre il meccanismo perequativo annuale che adegua l'assegno mensile al costo della vita.
Come noto, mediante tale meccanismo, l'importo delle prestazioni pensionistiche viene automaticamente adeguato all'aumento del costo della vita, come indicato dall'ISTAT allo scopo di proteggere il potere d'acquisto dei cittadini, compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Il sistema riguarda i trattamenti pensionistici a carico della previdenza pubblica, vale a dire quelli relativi all'assicurazione generale obbligatoria e alle relative gestioni dei lavoratori autonomi e comprende le pensioni dirette, quelle integrative e le pensioni indirette erogate a beneficio dei superstiti.
Si ricorda che, nel corso degli anni, sono stati adottati criteri differenti per l'applicazione dell'adeguamento in oggetto. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la perequazione si effettua in modo cumulato (art. 34, c. 1, legge 448/98), vale a dire che per individuare l'indice di perequazione si prende a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato. In alcuni anni, (ad esempio nel 2008, oppure nel biennio 2012-2013 per le pensioni di importo superiore a determinati valori) per le pensioni di importo più elevato, è stato perfino disposto il blocco dell'indicizzazione. Con la legge di Bilancio per il 2019 (legge 145/2018), è stata introdotta una nuova disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici rimodulata su sette fasce e con percentuali di indicizzazione al costo della vita decrescenti all'aumentare degli importi complessivi degli assegni pensionistici.
Al variare dell'importo dell'assegno pensionistico, si applicano diverse percentuali di adeguamento all'aumento del costo della vita, in base alle diverse fasce, calcolate in relazione al trattamento minimo. Al crescere dell'assegno, si applicano percentuali decrescenti, stabilite dalla legge, secondo una modulazione che è stata più volte modificata nel corso degli anni. Per effetto di questo meccanismo, solo le quote più basse della pensione sono integralmente garantite contro l'inflazione, mentre le fasce più alte sono destinate a perdere progressivamente il loro potere d'acquisto.
Nel 2022 è stata applicata la rivalutazione progressiva per scaglioni d'importo; tuttavia, la legge di Bilancio per il 2023, (art. 1, c. 235, Legge 197/2022) ha ripristinato per il biennio 2023-2024 la rivalutazione sull'importo complessivo del trattamento. Considerato che le pensioni fino al minimo INPS vengono rivalutate al 100% dell'inflazione rilevata dall'ISTAT, attualmente la perequazione avviene nel modo seguente:
Il sistema di perequazione delle pensioni prevede che tale soluzione si applichi a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, per garantire condizioni di vita sufficienti ai suoi fruitori. Principale caratteristica della formula adottata dal legislatore è la periodicità dell'adeguamento, fissata al 1° gennaio di ogni anno, tanto che si è soliti riferirsi al meccanismo come “perequazione automatica”. L'adeguamento automatico avviene sulla base degli incrementi dell'indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT. Più precisamente, si prende a riferimento la variazione dell'indice FOI, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.
Le novità del Decreto Anticipi
Rispetto a quello circolato subito dopo la seduta del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, il testo definitivo del Decreto Anticipi, al menzionato art. 1, prevede che l'anticipo del conguaglio per l'applicazione del meccanismo sin qui descritto decorra dal 1° dicembre, e non da novembre.
Merita segnalare che a gennaio 2023 agli importi pensionistici è stata applicata una rivalutazione provvisoria del 7,3% (decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), per la compensazione dell'aumento dei prezzi del 2022, calcolato sul valore medio dell'inflazione a novembre del medesimo anno, mentre l'indice rilevato a fine anno dall'ISTAT è risultato dell'8,1%. La nuova misura, quindi, recupera l'inflazione effettiva e anticipa a dicembre l'adeguamento che ordinariamente andrebbe effettuato a gennaio 2024. Si tratta, come si legge nel testo della norma, di una misura eccezionale finalizzata a sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche ed a contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023, in attuazione dell'art. 24, c.5, legge 41/86.
In concreto, gli importi subiranno un lieve incremento e il recupero della differenza da conguaglio, è stimato in circa 8 euro che si aggiungono alla rivalutazione provvisoria del 7,3% applicata da inizio anno. L'adeguamento definitivo, quindi, è stimato in circa 81 euro su un assegno pensionistico di 1.000 euro mensili. L'indicizzazione definitiva determina anche il pagamento degli arretrati con decorrenza da gennaio 2023 fino alla mensilità di novembre 2023.
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