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venerdì 20/10/2023 • 06:00

Fisco DL ANTICIPI

Non confermata l’estensione PEX ai soggetti non residenti

Contrariamente a quanto previsto dalla bozza approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2023, il Decreto Anticipi pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 244 del 18 ottobre 2023) non contiene le modifiche alla disciplina sulla participation exemption.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 5 min.
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Nel testo originariamente approvato dal Consiglio dei Ministri, poi eliminato in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 145/2023 (DL Anticipi), era stato previsto il regime relativo all'estensione “PEX” alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate sulle azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d'investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono:

  • residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni;
  • ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società.

In particolare, nei confronti di questi soggetti, era previsto che le plusvalenze “PEX”, per il 5% del relativo ammontare, avrebbero dovuto essere sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Inoltre, in caso di eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze, l'eccedenza avrebbe dovuto essere riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

Con la disposizione in esame doveva essere recepito a livello normativo l'orientamento ormai consolidato che ha già riconosciuto, onde evitare un'ingiusta discriminazione e la violazione del principio della libertà di stabilimento di cui all'art. 49 del TFUE, vigente all'interno dell'Unione Europea, la possibilità di estendere il regime PEX anche nei confronti dei soggetti non residenti (in tal senso tra le altre si vedano: Cassazione 19 luglio 2023 n. 21261 e 25 settembre 2023 n. 27267 e, a livello europeo, la causa C-540/07 della Corte di Giustizia Europea).

Nonostante la mancata conferma delle modifiche illustrate, sarà interessante verificare se le annunciate modifiche verranno comunque attuate (come ragionevolmente dovrebbe essere) in un successivo provvedimento.

La partecipation exemption

L'istituto della participation exemption, recepito nell'art. 87 DPR 917/86, prevede l'esenzione parziale delle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni aventi determinati requisiti. Nello specifico, la percentuale di esenzione è fissata in misura pari al 95% del relativo ammontare e comporta, di riflesso, la tassazione delle plusvalenze per il 5% del relativo ammontare.

I soggetti ammessi alla fruizione del regime di esenzione, nell'ipotesi in cui siano rispettati i requisiti previsti dalla norma, sono:

1)  i soggetti passivi d'imposta ai fini IRES ovvero: le società per azioni e in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni;

2)  le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e quelle ad esse assimilate) e le persone fisiche titolari di reddito d'impresa.

I requisiti previsti per poter beneficiare del regime di esenzione delle plusvalenze sono di due tipi e consistono in:

  • requisiti di carattere soggettivo: da verificare in capo al soggetto partecipante;
  • requisiti di carattere oggettivo: da verificare in capo alla società partecipata.

I requisiti di carattere soggettivo sono i seguenti:

  • possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
  • classificazione della partecipazione tra le “immobilizzazioni finanziarie” nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

Viceversa, i requisiti di carattere oggettivo sono costituiti da:

  • la residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (ovvero, previa presentazione di una apposita istanza di interpello, dimostrazione che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui siano sottoposti a regimi fiscali privilegiati);
  • l'esercizio di un'impresa commerciale da parte della società partecipata in base alla definizione contenuta nell'art. 55 DPR 917/86.

Entrambi questi requisiti devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo della plusvalenza, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore.

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