giovedì 19/10/2023 • 11:23
L’INAIL, con l’istruzione operativa n. 10533 del 18 ottobre 2023, fornisce alcune indicazioni relative alla sospensione dei versamenti per i soggetti che, nel mese di luglio 2023, sono stati colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Lombardia.
redazione Memento
Con l'istruzione operativa n. 10533 del 18 ottobre 2023, l'INAIL fornisce alcune indicazioni circa la remissione al 31 ottobre 2023 dei versamenti contributivi e previdenziali per i soggetti che, dal 4 al 31 luglio 2023, sono stati colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Lombardia. E' infatti previsto che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (art. 3, c. 1, DL 132/2023). Campo di applicazione La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all'assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, operanti alla data del 4 luglio 2023 nel territorio della regione Lombardia. La sospensione si applica esclusivamente alle PAT con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori. Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione prevista nel provvedimento si fa riferimento alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l'attività economica del soggetto assicurante. La remissione in termini I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 ottobre 2023. Pertanto, i predetti premi non ancora versati, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, sono differiti al 31 ottobre 2023. Ricadono nel periodo di sospensione: il premio mensile per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca; i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 4 luglio – 31 luglio 2023. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Fonte: Istruzione operativa INAIL 18 ottobre 2023 n. 10533
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