giovedì 19/10/2023 • 06:00
L'INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni profili operativi del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
redazione Memento
La circolare n. 132 del 14 luglio 2016, in materia di calcolo della prestazione integrativa, ha chiarito che, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento, tutti i periodi di mancata prestazione (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione di sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell'azienda, CIGS a zero ore) – a eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno sterilizzati e, quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media.
A decorrere dal 1° aprile 2023, corrispondente al tredicesimo mese successivo alla data del 31 marzo 2022 di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato di avere efficacia le istruzioni fornite con il messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021, che, al fine di mitigare gli effetti della crisi del settore provocata dallo stesso stato di emergenza, ha previsto la neutralizzazione del periodo compreso tra gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.
Dal 1° aprile 2023, dunque, sono tornate ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 95269/2016, che individua nei dodici mesi immediatamente precedenti l'istanza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento.
Flussi Uniemens
A decorrere dal mese di competenza giugno 2022 è sorto l'obbligo per i datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “4P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, di esposizione in Uniemens della retribuzione mensile di riferimento utile al calcolo della prestazione integrativa erogata dal Fondo. L'obbligo è stato poi posticipato al mese di competenza di ottobre 2022.
Ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens della retribuzione mensile, è necessario attenersi alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 61/2022.
In particolare, si precisa che nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, utilizzato per la denuncia della retribuzione mensile, le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando come valore lo zero.
In presenza di denunce Uniemens individuali riferite a porzioni di mese, la retribuzione non andrà calcolata in rapporto all'intero mese, ma al numero di giorni cui la denuncia si riferisce.
Ai fini della corretta compilazione del flusso Uniemens, si ricorda che le voci retributive per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento rimangono nella esclusiva disponibilità del datore di lavoro, che ne cura il trattamento, attestandone, attraverso l'esposizione in Uniemens della retribuzione mensile lorda, la veridicità e la piena conformità ai criteri di calcolo previsti e illustrati nella citata circolare n. 61/2022.
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