giovedì 19/10/2023 • 06:00
La Legge delega pone tra i suoi obiettivi anche quello di razionalizzare l’attuale disciplina degli interpelli al fine di valorizzare il potenziale di tale istituto ed efficientarne i risultati incidendo, allo stesso tempo, su quei profili che nel corso degli anni ne hanno reso più faticosa la gestione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La popolarità nel tempo riscontrata dall'istituto dell'interpello, disciplinato dall'art. 11 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), pur dimostrando i punti di forza di tale strumento, non ha mancato di evidenziare talune criticità che i princìpi e criteri direttivi introdotti nell'art. 4 L. 111/2023 (Legge delega fiscale) mirano a superare. Detti princìpi e criteri direttivi, cui il Governo dovrà attenersi nei decreti che vi daranno attuazione, puntano infatti ad efficientare quello che ad oggi è il primario strumento interlocutorio preventivo tra fisco e contribuente e che, negli anni, ha costituito un valido supporto nell'applicazione delle norme tributarie, risultando peraltro largamente utilizzato anche per consentire ai contribuenti di potersi avvalere degli effetti di una risposta positiva, ed in particolare della circostanza che gli uffici dell'Agenzia non possano emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto del riscontro fornito in tale sede. Il profilo di maggiore criticità in materia di interpello, andatosi ad acuire nel corso degli anni, è senz'altro quello dell'elevato numero delle istanze presentate (ben 17.731 interpelli riscontrati dall'Agenzia delle Entrate solamente nel 2022), che oltre ad appesantire l'attività degli uffici preposti ha – quantomeno a volte – anche inciso sulla qualità ed esaustività delle risposte fornite. Non stupisce, pertanto, che l'obiettivo primario dell'articolo 4 della Legge delega fiscale appaia in prima battuta quello di razionalizzare l'accesso all'interpello, riconducendo tale istituto al ruolo ipotizzato in origine, di parere preventivo dell'Agenzia delle Entrate a fronte di quesiti concreti e specifici, in condizioni di effettiva incertezza interpretativa. Limitazione degli interpelli In questa prospettiva, la Legge delega prevede in primo luogo che venga incrementata l'emanazione di documenti interpretativi di carattere generale. Tale misura dovrebbe, ex se, effettivamente limitare la necessità di accedere all'istanza di interpello riducendo le ipotesi in cui difettino istruzioni operative e quindi incertezza nell'applicazione della normativa. E' pur vero che, per raggiungere un tale obiettivo, la produzione interpretativa dovrà risultare sistematica, facilmente fruibile ed efficace, anche attraverso un'opera di affinamento degli strumenti di consultazione attualmente esistenti. Ciò posto, è da accogliere con favore il criterio direttivo contenuto nella Legge delega e finalizzato a prevedere che siano incentivate le interlocuzioni dell'Amministrazione finanziaria con ordini professionali, associazioni di categoria e gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonché delle pubbliche consultazioni, che potrebbe condurre alla produzione di una prassi di settore allineata e, pertanto, più completa. Nella stessa direzione appare anche l'ulteriore criterio, incluso anch'esso nella Legge delega, volto a rafforzare lo strumento della consulenza giuridica; affinché essa possa davvero fornire un valido supporto, tuttavia, sarà necessario stabilirne i termini e le tempistiche, al fine di accreditare un istituto che, sino ad oggi, non ha ancora espresso a pieno il proprio potenziale e che potrebbe invece giocare un ruolo principale quale funzione interpretativa di più ampio respiro. Non deve dimenticarsi, tuttavia, soprattutto nel caso dell'interpello ordinario, che – come suindicato - l'effetto principale sia quello di vincolare l'Agenzia delle Entrate al contenuto della propria risposta fornita in tale sede (ove i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza) non potendosi emettere, successivamente, atti impositivi o sanzionatori che si pongano in contrasto con il parere rilasciato. Di conseguenza, un'emanazione sistematica e tempestiva di interpretazioni di carattere generale potrebbe, da sola, non essere sufficiente a raggiungere gli obiettivi prefissati mantenendo inalterato l'appeal che oggi l'istituto ha per i contribuenti. L'intervento di razionalizzazione dell'istituto dell'interpello presenta, poi, diversi ulteriori profili che dovranno essere attentamente considerati in sede di implementazione. Tra questi, il rafforzamento del divieto di accesso all'interpello ove l'istanza attenga a circostanze già trattate nel contesto di documenti interpretativi già esistenti. Sebbene ciò appaia senz'altro coerente con l'obiettivo di incrementare la produzione interpretativa di carattere generale, al fine di non vanificarne il potenziamento, basare il presupposto per limitare la possibilità per il contribuente di accedere all'istituto dell'interpello sulla sola sussistenza di interpretazioni già fornite su questioni analoghe, potrebbe non essere di per sé risolutivo, ed anzi renderebbe concreto un rischio di inammissibilità delle istanze, con l'effetto di depotenziare lo strumento. Sarebbe forse necessario prevedere, quindi, un sistema di valutazione preventiva che, anziché limitare la presentazione di istanze a prescindere, punti a scremare le richieste in base agli elementi di valutazione da considerarsi in concreto. La Legge delega propone altresì di incrementare gli strumenti di interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria, anche sfruttando l'introduzione dell'intelligenza artificiale; occorrerebbe a tal proposito verificare se il contribuente possa ottenere garanzie analoghe all'interpello anche attraverso tali canali, e come tale intelligenza artificiale possa efficacemente essere adottata. Conclusioni Tra i criteri direttivi della razionalizzazione viene introdotto quello, già foriero di un vivace dibattito, consistente nel “versamento di un contributo”, da diversificare in base a “diversi fattori”. È evidente che, essendo tra le funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria quella di indirizzare il contribuente, la previsione di un interpello “a pagamento” non sembrerebbe coerente con i princìpi, espressi dallo Statuto dei diritti del contribuente, di collaborazione e cooperazione, in particolare ove la necessità di proporre l'istanza fosse dovuta ad una carenza, ovvero ad una insufficienza, di indicazioni direttive chiare ed esaustive imputabile all'Amministrazione stessa. Inoltre, la prevista destinazione del contributo versato alla specializzazione dei funzionari incaricati di fornire le risposte, desta altresì più di un dubbio, poiché tale specializzazione dovrebbe essere imprescindibile. Peraltro, nell'ipotesi di un contributo, sarà senz'altro necessario definire chiaramente gli elementi di valutazione e i parametri da considerare ai fini della relativa quantificazione, al fine di chiarire in sede attuativa quei “diversi fattori” che, ad oggi, appaiono dai contorni sfumati. Approfondisci con il volume “Riforma fiscale” a cura di Antonio Tomassini: un’analisi di tutti gli aspetti della legge delega fiscale: tributi, rapporto fisco-contribuente, controlli, contraddittorio, sanzioni, contenzioso, riscossione e semplificazione normativa. Frutto del lavoro di economisti e tributaristi, rappresenta un prezioso contributo per il professionista nell’interpretazione della riforma.
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