martedì 17/10/2023 • 06:00
Con la risoluzione del 16 ottobre 2023 n. 56, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di realizzo controllato, relativamente al conferimento delle quote complessivamente detenute, parte in piena proprietà e parte in nuda proprietà.
redazione Memento
L'istante è titolare di una quota societaria di: piena proprietà pari al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società; nuda proprietà. L'istante vuole conferire la totalità delle partecipazioni in oggetto in una nuova società, interamente partecipata, che rileverà, a seguito del conferimento, un incremento del patrimonio netto di valore inferiore rispetto al costo fiscale delle partecipazioni in capo al conferente, non ritenendo necessaria una eccessiva patrimonializzazione della holding. A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate: (primo quesito) se possono essere conferite in regime di realizzo controllato solo le partecipazioni detenute in piena proprietà, oppure anche quelle detenute in nuda proprietà, considerato che queste ultime, prese isolatamente, non raggiungono la percentuale di qualificazione di cui all'art. 177 c. 2-bis DPR 917/86; (secondo quesito) se nel caso di conferimento minusvalente possa continuare a valere il metodo di determinazione del reddito a realizzo controllato o neutralità indotta o se debba essere applicato il metodo del valore normale di cui all'art. 9 DPR 917/86. Con la risoluzione del 16 ottobre 2023 n. 56, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il regime di realizzo controllato è applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma. L'estensione del regime è soggetta a due condizioni: le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% cento o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Quanto al primo quesito, secondo l'Agenzia delle Entrate l'operazione che l'istante intende realizzare soddisfa i requisiti di cui all'art. 177 c. 2-bis lett. a) DPR 917/86. Pertanto, al conferimento della totalità delle quote dall'istante detenute è applicabile regime di realizzo controllato, nel rispetto degli altri requisiti e condizioni poste dalla norma. Quanto, invece, al secondo quesito, secondo l'Agenzia delle Entrate, se a seguito dell'operazione l'istante consegue una partecipazione di valore inferiore al costo fiscale della partecipazione originaria nella società non viene pregiudicata l'applicabilità del regime stesso, ma si avrà come unico effetto la non deducibilità della minusvalenza in capo allo stesso. Fonte: Ris. AE 16 ottobre 2023 n. 56
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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