La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una presunzione legale relativa alla non configurabilità, al ricorrere di determinate condizioni, di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente, che si avvale di servizi di supporto all'attività di investimento svolti, nel medesimo territorio, da altri soggetti. Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, quindi, tali ultimi soggetti sono considerati “agenti indipendenti” del veicolo di investimento non residente nel territorio dello Stato. Qualora le condizioni previste dalla legge non venissero soddisfatte, l'amministrazione finanziaria procederà caso per caso al fine di verificare la configurazione di una stabile organizzazione. In assenza delle condizioni previste dalla normativa, infatti, l'esistenza di una stabile organizzazione può essere riscontrata solo se ne ricorrono tutti i presupposti.
Al fine di dare attuazione alla disposizione contenuta nella predetta legge, è stato predisposto uno schema di decreto ministeriale recante disciplina dei requisiti di indipendenza del veicolo di investimento non residente nel territorio dello Stato, nonché la previsione delle disposizioni di attuazione dei commi 7-ter e 7-quater del citato art. 162 TUIR (il comma 7-ter, in sostanza, prevede che si considera indipendente, rispetto al veicolo di investimento non residente nel territorio dello Stato, il soggetto, residente o non residente nel medesimo territorio, che conclude abitualmente, in nome o per conto del veicolo di investimento o di sue controllate, contratti di acquisto, vendita o negoziazione, oppure contribuisce all'acquisto, vendita o negoziazione di strumenti finanziari, di partecipazioni e di crediti. Il successivo comma 7-quater prevede le condizioni al ricorrere delle quali vale la presunzione di indipendenza introdotta al comma 7-ter).
In ragione della complessità della materia e del suo impatto sull'ordinamento tributario, il MEF ha ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica il predetto schema di decreto ministeriale. Chiamati a partecipare all'iniziativa sono gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti della materia, invitati ad inviare osservazioni e commenti entro il 27 ottobre 2023. A tal fine il Ministero ha fornito lo schema da seguire al fine di facilitare l'esame dei diversi contributi pervenuti, garantendone un efficiente processo di consolidamento:
Tematica;
Articolo, comma, periodo dello schema di decreto ministeriale;
Osservazioni;
Contributo;
Finalità.
La consultazione pubblica non genera alcun obbligo o impegno per l'Amministrazione.
Fonte: Consultazione MEF 16 ottobre 2023