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L'ordinanza della Corte di Cassazione n.  27331 del 26 settembre 2023 esprime il principio di diritto sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015. Come noto, secondo tale disposizione, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto. A tal fine, per gli ermellini non c'è spazio per l'applicazione delle pronunce giurisprudenziali antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, che avevano portato la Corte d'appello di Catania, confermando la decisione di primo grado, ad accertare la legittimità delle dimissioni rese dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro. I giudici di merito, avevano richiamato consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale aveva espresso un principio di diritto necessario per risolvere i profili di incertezza sulla effettiva causa di estinzione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo al criterio di riparto dell'onere probatorio ove, a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro senza formalità scritte, una parte (il lavoratore) deduca un sopravvenuto provvedimento di espulsione dall'azienda e l'altra parte (il datore di lavoro) eccepisca l'in...

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