martedì 17/10/2023 • 06:00
La Cassazione, con l’ordinanza n. 27331 del 26 settembre 2023, risolve le incertezze in merito alla cessazione del rapporto di lavoro in caso di comportamento concludente, chiarendo che il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti in modalità esclusivamente telematica, pena l’inefficacia dell’atto.
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L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27331 del 26 settembre 2023 esprime il principio di diritto sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015. Come noto, secondo tale disposizione, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto. A tal fine, per gli ermellini non c'è spazio per l'applicazione delle pronunce giurisprudenziali antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, che avevano portato la Corte d'appello di Catania, confermando la decisione di primo grado, ad accertare la legittimità delle dimissioni rese dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro. I giudici di merito, avevano richiamato consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale aveva espresso un principio di diritto necessario per risolvere i profili di incertezza sulla effettiva causa di estinzione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo al criterio di riparto dell'onere probatorio ove, a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro s...
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