lunedì 16/10/2023 • 14:56
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023, ha fornito nuovi chiarimenti in tema di determinazione della rendita catastale delle centrali eoliche.
redazione Memento
Con la circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano superate le indicazioni contenute nella circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le costruzioni a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell'assenza di strumentalità al processo produttivo nel senso descritto. Conseguentemente, per le centrali eoliche deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell'impianto. Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l'attività dell'ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare la pretesa, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento (art. 1 c. 21 L. 208/2015). Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Al fine di garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, nel rispetto dei nuovi criteri (art. 1 c. 22 L. 208/2015). Le centrali eoliche rappresentano strutture destinate alla produzione dell'energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia del vento, costituite, in generale, da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione, cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, ecc. In relazione alla determinazione della rendita catastale di tale tipologia di beni, con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, è stato precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, non sono più oggetto di stima gli aerogeneratori (rotori e navicelle) e gli inverter. È stato, altresì, precisato che, per le specifiche caratteristiche tipologico-costruttive, le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche sono da annoverare tra le costruzioni - nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo - e, come tali, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica. Fonte: Circ. AE 16 ottobre 2023 n. 28/E
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