Con la circolare del 13 ottobre 2023 n. 21, le Dogane hanno fornito chiarimenti in tema di gasoli paraffinici commerciali, relativamente agli adempimenti contabili dei gestori.
Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'art. 24-ter D.Lgs. 504/95 (testo unico delle accise), nonché delle altre agevolazioni per il gasolio previste dalla Tabella A allegata al medesimo testo unico, si applicano anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.
I gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento di cui alla norma UNI EN 15940 sono caratterizzati da una filiera produttiva e distributiva distinta da quella del gasolio di cui alla norma UNI EN 590 e sono, pertanto, prodotti commercialmente e fiscalmente distinti da quest'ultima tipologia di gasolio. Ciò premesso, la nuova disposizione normativa estende alle due predette tipologie di gasolio paraffinico le agevolazioni fiscali previste per il gasolio conforme alla norma UNI EN 590, nel rispetto delle norme prescritte.
Pertanto, i gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento sono ammessi ad un uso esente da accisa o sono assoggettati ad un'aliquota ridotta di imposta solo qualora ricorrano le medesime condizioni legittimanti, oggettive e soggettive, previste per il gasolio commerciale UNI EN 590 e nel rispetto delle medesime modalità di fruizione fissate, per ciascun altro utilizzo agevolato, dalla normativa secondaria e dalle relative disposizioni di prassi delle Dogane.
Attualmente, risulta già commercializzato nel territorio dello Stato, con filiera estesa sino ai distributori stradali di carburante, il gasolio paraffinico ottenuto da idrotrattamento.
Sono state, altresì, presentate alle Dogane istanze di adeguamento di depositi per lo stoccaggio di un particolare tipo di gasolio paraffinico da sintesi, ottenuto a partire da idrocarburi gassosi.
Per tale prodotto, si rende altresì necessaria, l'ulteriore distinzione tra gasolio GTL di origine fossile e gasolio GTL rinnovabile di origine non biologica, in considerazione della classificazione contenuta nell'art.2, punto 36 della Direttiva (UE) 2018/2001.
Posto che il gasolio da fonte fossile di cui alla UNI EN590 e i gasoli paraffinici da sintesi e da idrotrattamento di cui alla UNI EN15940 sono classificati con i medesimi codici NC e CPA, allo scopo di identificare e distinguere contabilmente i prodotti di che trattasi per i soli fini di competenza delle Dogane, sono istituiti i codici addizionali (CADD) di seguito riportati da utilizzare in combinazione con i relativi codici CPA e NC:
CPA E430 NC 27101943 CADD S182, per l'HVO;
CPA E440 NC 27101943 CADD S182, per l'HVO denaturato;
CPA E430 NC 27101943 CADD S183, per il gasolio GTL di origine fossile;
CPA E440 NC 27101943 CADD S183, per il gasolio GTL di origine fossile denaturato;
CPA E430 NC 27101943 CADD S184, per il gasolio GTL RFNBO;
CPA E440 NC 27101943 CADD S184, per il gasolio GTL RFNBO denaturato.
Qualora dovessero essere detenute e movimentate sul territorio dello Stato ulteriori tipologie di gasoli paraffinici da sintesi, a seguito della denuncia preventiva da parte dell'esercente deposito ai sensi degli artt. 23 e 25 del TUA, l'ADM provvederà ad introdurre gli ulteriori CADD che si dovessero rendere necessari.
Tanto premesso, gli esercenti depositi o impianti che detengono e movimentano i suddetti gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento sono tenuti a richiedere l'aggiornamento della licenza d'esercizio all'Ufficio delle dogane competente e ad utilizzare i nuovi CADD, già attivi in ambiente di esercizio, anche nella compilazione dei relativi documenti di accompagnamento, adeguandosi alle nuove disposizioni entro il 1° dicembre 2023.
Ciascuna tipologia di gasolio paraffinico sopra indicato formerà oggetto di separata contabilizzazione per i fini fiscali, secondo le ordinarie regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato.
Restano, altresì, ferme le consolidate modalità per la presentazione telematica dei dati relativi alle contabilità da parte dei soggetti a tal fine obbligati, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle partite movimentate negli usi agevolati mediante l'indicazione delle causali di movimentazione e delle posizioni fiscali.
Fonte: Circ. AD 13 ottobre 2023 n. 21