venerdì 13/10/2023 • 17:27
L’INPS, con il Messaggio n. 3595 del 13 ottobre 2023, ha fornito chiarimenti sulla permanenza minima dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti CIGS finalizzata al prepensionamento. Possono accedere al prepensionamento quei giornalisti che, al 13 ottobre 2023, siano stati posti in CIGS per un giorno al mese per almeno 3 mesi.
redazione Memento
A seguito di alcune richieste di chiarimento sulla permanenza minima dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in CIGS finalizzata al prepensionamento, l'INPS, con il Messaggio n. 3595 del 13 ottobre 2023, fa luce sui requisiti di accesso al prepensionamento ex art. 37, c. 1 lett. B, Legge 416/81. Le ipotesi di prepensionamento Una delle condizioni richieste per accedere al prepensionamento è l'essere stati ammessi alla CIGS per “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”, mentre l'art. 9 DI 23 novembre 2017, n. 100495 ha aggiunto una condizione: la sospensione ovvero la riduzione oraria integrata dalla CIGS, per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'intero periodo autorizzato. Il passaggio da INPGI a INPS Tuttavia, dato il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'INPGI, Gestione sostitutiva dell'AGO, all'INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a tutela del legittimo affidamento dei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante in INPGI, sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS di 90 giorni o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione della CIGS. Conclusioni Pertanto, il prepensionamento può essere riconosciuto in favore di quei giornalisti che, alla data di pubblicazione del presente messaggio, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno 3 mesi e: abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni, ovvero; ancorché non cessati, si trovino nell'impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in CIGS, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell'ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta. Fonte: Mess. INPS 13 ottobre 2023 n. 3595
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