lunedì 16/10/2023 • 06:00
In vista della redazione del bilancio 2023 è importante per gli amministratori verificare l’opportunità di usufruire delle semplificazioni previste per la forma abbreviata o per le micro-imprese ovvero il ritorno al regime ordinario. Da qui la necessità di un check ai limiti previsti dal codice civile.
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Con la pubblicazione del D.Lgs. 139/2015, il Legislatore ha voluto apportare una serie di modifiche al codice civile in materia di bilancio, in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. In particolare, l'articolo 6 ha introdotto nuovi limiti dimensionali da verificare annualmente per la redazione del bilancio secondo schemi, criteri e con un corredo informativo notevolmente diverso. La logica di fondo è quella per cui alle società di minori dimensioni sono state concesse ulteriori semplificazioni al fine di mitigare l'appesantimento di tale onere informativo.
Tutto ciò considerato, con riferimento agli aspetti citati, il “mondo imprese” è attualmente diviso in:
sulla base del rispetto o meno di determinate soglie dimensionali previste dal codice civile.
Nello specifico, per le società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, i parametri da prendere in considerazione sono i seguenti:
con riferimento al primo esercizio della società (se neocostituita) o, successivamente, per due esercizi consecutivi.
Laddove i limiti previsti vengano rispettati, si accede alla facoltà di abbandonare la redazione del bilancio ordinario a favore della forma abbreviata o micro.
In tal senso le principali semplificazioni attengono a:
Tipologie di bilancio
In linea generale, il bilancio cui il codice civile fa riferimento è quello c.d. “ordinario”, prevedendo poi, per le società che non abbiano emesso titoli quotati e di minori dimensioni, di usufruire di alcune semplificazioni. Da qui originano il bilancio in forma abbreviata e quello delle micro-imprese.
Bilancio ordinario
È tenuta alla redazione del bilancio in forma ordinaria l'impresa che non ha i requisiti per accedere al regime semplificato del bilancio abbreviato e di conseguenza a quello delle micro-imprese. In aderenza all'art. 2423 c.c., il bilancio è costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario; risulta altresì corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione (art. 2428 c.c.). Ai criteri di valutazione è dedicato l'art. 2426 c.c..
Bilancio in forma abbreviata
Si qualificano come società di minori dimensioni che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., le realtà che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
In tale ambito, le principali semplificazioni concesse rispetto alla redazione ordinaria fanno riferimento a:
È necessario tornare a redigere il bilancio in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo risultano superati due dei limiti indicati.
Bilancio micro
Il Legislatore identifica come Micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. le realtà che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi risultano al di sotto di almeno due dei seguenti limiti:
In tale ambito, le principali semplificazioni concesse rispetto alla redazione ordinaria fanno riferimento a:
Le semplificazioni decadono quando per il secondo esercizio consecutivo risultano superati due dei limiti indicati; in tal caso va verificato se è necessario passare direttamente alla forma ordinaria, o se è possibile la redazione del bilancio abbreviato.
Conclusione
Sia per le realtà neo-costituite che per quelle già attive che non abbiano emesso titoli quotati, le fasi preliminari della formazione del bilancio devono considerare anche una verifica delle dimensioni che la società ha raggiunto nell'arco rispettivamente del primo o degli ultimi due esercizi. Se l'impresa, infatti, ha subito un ridimensionamento in termini di ricavi, attivo o dipendenti potrebbe usufruire della possibilità di sgravarsi da alcuni oneri informativi relativi al bilancio; in caso contrario, una crescita strutturale potrebbe condurre al passaggio obbligato alla forma ordinaria.
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