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lunedì 16/10/2023 • 06:00

Contabilità Rendicontazione

Bilanci: check sui limiti e relativi obblighi informativi

In vista della redazione del bilancio 2023 è importante per gli amministratori verificare l’opportunità di usufruire delle semplificazioni previste per la forma abbreviata o per le micro-imprese ovvero il ritorno al regime ordinario. Da qui la necessità di un check ai limiti previsti dal codice civile.

di Laura Braga - Senior Associate presso SCC analisi e valutazioni d'azienda

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con la pubblicazione del D.Lgs. 139/2015, il Legislatore ha voluto apportare una serie di modifiche al codice civile in materia di bilancio, in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. In particolare, l'articolo 6 ha introdotto nuovi limiti dimensionali da verificare annualmente per la redazione del bilancio secondo schemi, criteri e con un corredo informativo notevolmente diverso. La logica di fondo è quella per cui alle società di minori dimensioni sono state concesse ulteriori semplificazioni al fine di mitigare l'appesantimento di tale onere informativo.

Tutto ciò considerato, con riferimento agli aspetti citati, il “mondo imprese” è attualmente diviso in:

  1. Micro-imprese;
  2. Società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
  3. Società tenute alla redazione del bilancio ordinario;

sulla base del rispetto o meno di determinate soglie dimensionali previste dal codice civile.

Nello specifico, per le società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, i parametri da prendere in considerazione sono i seguenti:

  • attivo dello stato patrimoniale, come somma degli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D dell'attivo dello stato patrimoniale (nel seguito “Attivo”);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni, come importo della voce A.1 del conto economico (nel seguito “Ricavi”);
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio, come media giornaliera dei dipendenti occupati, computando i lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario svolto (nel seguito “Dipendenti”);

con riferimento al primo esercizio della società (se neocostituita) o, successivamente, per due esercizi consecutivi.

Laddove i limiti previsti vengano rispettati, si accede alla facoltà di abbandonare la redazione del bilancio ordinario a favore della forma abbreviata o micro.

In tal senso le principali semplificazioni attengono a:

  • Schemi di Stato patrimoniale e Conto economico;
  • Criteri di valutazione;
  • Informativa da riportare in Nota integrativa;
  • Predisposizione della Relazione sulla gestione;
  • Redazione del Rendiconto finanziario.

Tipologie di bilancio

In linea generale, il bilancio cui il codice civile fa riferimento è quello c.d. “ordinario”, prevedendo poi, per le società che non abbiano emesso titoli quotati e di minori dimensioni, di usufruire di alcune semplificazioni. Da qui originano il bilancio in forma abbreviata e quello delle micro-imprese.

Bilancio ordinario

È tenuta alla redazione del bilancio in forma ordinaria l'impresa che non ha i requisiti per accedere al regime semplificato del bilancio abbreviato e di conseguenza a quello delle micro-imprese. In aderenza all'art. 2423 c.c., il bilancio è costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario; risulta altresì corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione (art. 2428 c.c.). Ai criteri di valutazione è dedicato l'art. 2426 c.c..

Bilancio in forma abbreviata

Si qualificano come società di minori dimensioni che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., le realtà che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • Attivo: 4.400.000 euro;
  • Ricavi: 8.800.000 euro;
  • Dipendenti: 50 unità.

In tale ambito, le principali semplificazioni concesse rispetto alla redazione ordinaria fanno riferimento a:

  • Schemi di Stato patrimoniale e Conto economico: risultano semplificati mediante la possibilità di aggregare alcune voci; lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con le lettere maiuscole e con numeri romani;
  • Criteri di valutazione: facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale;
  • Nota integrativa: l'art. 2435-bis c.c. dettaglia in maniera analitica le informazioni che è possibile omettere rispetto a quanto previsto dall'art. 2427 c.c.;
  • Relazione sulla gestione: esonero qualora vengano fornite in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.;
  • Rendiconto finanziario: esonero.

È necessario tornare a redigere il bilancio in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo risultano superati due dei limiti indicati.

Bilancio micro

Il Legislatore identifica come Micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. le realtà che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi risultano al di sotto di almeno due dei seguenti limiti:

  • Attivo: 175.000 euro;
  • Ricavi: 350.000 euro;
  • Dipendenti: 5 unità.

In tale ambito, le principali semplificazioni concesse rispetto alla redazione ordinaria fanno riferimento a:

  • Schemi di Stato patrimoniale e Conto economico: valgono le medesime agevolazioni previste per la forma abbreviata;
  • Criteri di valutazione: valgono le medesime agevolazioni previste per la forma abbreviata. Inoltre, non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 c.c. e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426 c.c.;
  • Nota integrativa; esonero qualora in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) c.c.;
  • Relazione sulla gestione: esonero quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 c.c.;
  • Rendiconto finanziario: esonero.

Le semplificazioni decadono quando per il secondo esercizio consecutivo risultano superati due dei limiti indicati; in tal caso va verificato se è necessario passare direttamente alla forma ordinaria, o se è possibile la redazione del bilancio abbreviato.

Conclusione

Sia per le realtà neo-costituite che per quelle già attive che non abbiano emesso titoli quotati, le fasi preliminari della formazione del bilancio devono considerare anche una verifica delle dimensioni che la società ha raggiunto nell'arco rispettivamente del primo o degli ultimi due esercizi. Se l'impresa, infatti, ha subito un ridimensionamento in termini di ricavi, attivo o dipendenti potrebbe usufruire della possibilità di sgravarsi da alcuni oneri informativi relativi al bilancio; in caso contrario, una crescita strutturale potrebbe condurre al passaggio obbligato alla forma ordinaria.

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a cura di

redazione Memento

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