venerdì 13/10/2023 • 06:00
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto numerosi istituti deflattivi del contenzioso che, nel corso dell'anno 2023, hanno permesso ai contribuenti interessati di regolarizzare la propria posizione, ponendo fine alle querelle in corso con il Fisco usufruendo di regimi sanzionatori agevolati.
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Terminate le procedure relative alla maggior parte dei suddetti nuovi istituti, uno strumento a cui sarà ancora possibile accedere nei prossimi giorni è costituito dalla definizione agevolata delle irregolarità formali – ex art. 1 c. 166-173 L. 297/2022 - il cui perfezionamento dovrà essere raggiunto entro il termine del prossimo 31 ottobre 2023.
Si tratta di una specifica tipologia di ravvedimento operoso che consentirà ai contribuenti la possibilità di sanare spontaneamente le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commessi fino al 31 ottobre 2022 in materia di imposte sui redditi, IVA ed IRAP.
Perfezionamento della regolarizzazione
I contribuenti interessati dovranno affrontare i seguenti adempimenti procedurali e rispettare i seguenti step di natura temporale affinché l'istituto in esame possa perfezionarsi:
In merito alle modalità di versamento, è utile ricordare che:
Nel suddetto modello F24 è necessario indicare anche il periodo d'imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare tenendo presente che:
Per quanto riguarda la rimozione delle irregolarità od omissioni, invece, è stato precisato che:
Meritevole di attenzione è la regola secondo cui, in presenza di un processo verbale di constatazione nel quale siano state rilevate violazioni formali sanabili con l'istituto qui in disamina, l'A.F. avrà più tempo per notificare i correlati atti di contestazione o atti di irrogazione sanzioni in quanto è prevista una proroga di due anni dei relativi termini di decadenza.
Ambito di applicazione
Per accedere alla sanatoria in esame sarà necessario individuare con attenzione la tipologia di sanzioni definibili. In prima battuta, è necessario accertarsi di essere in presenza di violazioni c.d. formali, ossia di irregolarità ed omissioni che non sono di ostacolo alle attività di controllo e per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa. Esse devono essere distinte dalle:
La distinzione tra violazioni formali e sostanziali non è sempre di immediata evidenza, motivo per cui l'A.F. ha redatto il seguente elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di violazioni formali sanabili con la nuova definizione agevolata: l'invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell'imposta; i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all'Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'IVA dovuta; la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente; l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA purché l'imposta risulti assolta; l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta; l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere; l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività; l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno; la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari; le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari; l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria; l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca; la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo; la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito; la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode.
Di contro, non si potrà utilizzare la sanatoria de qua:
Inoltre, nel Provvedimento n. 0027629 del 30.01.2023 l'A.F. ha precisato anche che:
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Studio Tributario Gavioli&Associati
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