sabato 14/10/2023 • 06:00
La correzione degli errori del modello 730 avviene tramite la dichiarazione integrativa, ovvero tramite il modello 730 integrativo presentato a determinate condizioni ed entro il 25 ottobre. Se la correzione riguarda i dati che afferiscono al sostituto d'imposta, è possibile presentare entro il 10 novembre il modello 730 integrativo di tipo 2.
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La correzione del sostituto
Il sostituto d'imposta riveste un ruolo importante nella presentazione del modello 730. In presenza del sostituto d'imposta, se il risultato della liquidazione è a credito, si ha il diritto di ricevere il rimborso tramite la busta paga, se invece il risultato è a debito sarà lo stesso sostituto a trattenere le somme direttamente dalla retribuzione. Per tale motivo è importante indicare correttamente i dati del sostituto, e in caso di errore nell'indicazione dello stesso nel 730 (anche precompilato), si deve inviare un nuovo modello 730 integrativo di Tipo 2.
Per presentare questa tipologia di dichiarazione, è necessario che il 730/4 riferito alla dichiarazione ordinaria sia scartato o non conguagliato dal sostituto d'imposta originariamente indicato. È possibile presentare questo tipo di dichiarazione e indicare il nuovo sostituto, o presentare un integrativo di tipo 2 senza sostituto, nel caso in cui il contribuente ne sia privo.
Non è possibile presentare questa tipologia di dichiarazione se il 730 ordinario è stato presentato senza sostituto, ovvero se è già stato presentato un 730 integrativo con codice 1 o 3.
La comunicazione di diniego
Il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.
In particolare, prima di procedere con la trasmissione del modello 730 Integrativo tipo 2, è necessario che il sostituto di imposta indicato nel 730 ordinario comunichi lo scarto del 730/4 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate con la procedura telematica della “Comunicazione di Diniego” (Provvedimento dell'Agenzia del 14 aprile 2017) per i contribuenti per i quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli. Pertanto, se il sostituto non effettua la procedura di diniego, sarà tenuto ad eseguire il conguaglio.
Le comunicazioni di diniego sono trasmesse:
La comunicazione va effettuata entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili ovvero, se successiva, dalla data di attivazione dei relativi servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per effettuare il diniego.
730 integrativo di tipo 2
Se il contribuente riceve dall'Agenzia delle Entrate una mail che lo invita ad accedere al modello 730 presentato, per importanti comunicazioni, potrebbe essere che il sostituto di imposta indicato nella stessa abbia inoltrato all'Agenzia un avviso di diniego nell'effettuare il conguaglio fiscale.
Si ricorda che il diniego del sostituto può verificarsi se, dopo la presentazione del 730, vi è un nuovo sostituto o nessun sostituto, ad esempio perché si è cambiato o perso il lavoro dopo la presentazione della dichiarazione.
Se è stato effettuato il diniego è possibile:
Se oltre ad aggiornare i dati del sostituito di imposta, si deve completare o correggere la dichiarazione, a questo punto si deve utilizzare il modello Redditi correttivo, o Redditi integrativo.
Si ricorda infine che la presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l'applicazione della dichiarazione precompilata sarà possibile fino al 10 novembre. Dopo questa data, si potrà utilizzare solo il modello Redditi.
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