giovedì 12/10/2023 • 06:00
Si ha trasferimento d’azienda ogni qualvolta vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale tra cedente e cessionario. A ribadirlo è la Cassazione con l’ordinanza. 28183 del 6 ottobre 2023.
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Nel caso in esame la Corte d'appello territorialmente competente confermava la sentenza di primo grado con cui era stata accolta la domanda presentata da un lavoratore licenziato all'esito di una procedura di mobilità ex Legge 223/1991.
Il lavoratore - eccependo che il servizio regionale di emergenza 118 cui era addetto, dapprima gestito dalla società sua datrice di lavoro, era stato poi assunto da una altra società, sul presupposto della configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. - chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli dalla prima con le conseguenze di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, e prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell'altra.
La società soccombente ricorreva in cassazione avverso la pronuncia di merito, affidandosi a 3 motivi, a cui il lavoratore resisteva con controricorso.
Normativa di riferimento
Ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario - prosegue l'articolo in questione - sono obbligati in solido per tutti i crediti che i
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Il trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, oltre che dalla normativa comunitaria di riferimento, è disciplinato dall'art. 2112 c.c. e dall'art. 47 L. 428/90, che prescrive l'obbligo di una specifica procedura sind..
Marco Micaroni
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