Con il DM 29 agosto 2023, pubblicato nella GU del 2 ottobre 2023 n. 230, le disposizioni istitutive del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico (c.d. Fondo Trasporto Pubblico: DM 5 febbraio 2019 n. 102661) sono state adeguate alla nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021).
Il DM recepisce il contenuto dell'accordo collettivo sottoscritto in data 28 dicembre 2022 tra ASSTRA, ANAV, AGENS e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA-CISAL e UGL-FNA.
L'INPS, di conseguenza, interviene con il Mess. 10 ottobre 2023 n. 3548 evidenziando quanto segue.
Vigenza delle disposizioni
Le previsioni normative del nuovo Decreto sono pienamente vigenti dal 17 ottobre 2023.
Chi può accedere alle prestazioni
Possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo Trasporto Pubblico, tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo Trasporto Pubblico e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023.
Versamento dei contributi
Allo stesso modo, a partire dal periodo di paga di ottobre 2023, anche i datori di lavoro delle aziende, che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro saranno tenuti a versare al Fondo Trasporto Pubblico il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l'obbligo contributivo verso l'Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
Sarà, dalla medesima decorrenza, rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.
Fonte: Mess. INPS 10 ottobre 2023 n. 3548