La normativa ha previsto la possibilità di accedere al pagamento, in unica soluzione o ratealmente entro e non oltre il 31 dicembre 2023, esclusivamente presso l'Istituto, dei contributi che sono stati oggetto di “annullamento automatico” sia ai sensi della disciplina di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. primo stralcio), sia in seguito alla nuova operazione di stralcio di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Questo poiché per le categorie di lavoratori interessati, escluse dall'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta implementata in proporzione all'effettivo versamento della contribuzione.
Il riconteggio potrà essere richiesto, secondo le indicazioni della Circolare 83 del 10 ottobre 2023, se alla data dell'annullamento i debiti risultavano oggetto di: rateizzazione concessa dall'agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso; procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell'Istituto; intimazione di pagamento o azioni esecutive dell'agente del...
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