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mercoledì 11/10/2023 • 06:07

Lavoro DALL’INPS

Possibile versare volontariamente fino al 31 dicembre i contributi stralciati

L'Inps con la circolare 83 offre le indicazioni per il riconteggio ed il versamento volontario dei debiti annullati per l'applicazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, c.d. stralcio mille euro previsto per i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La normativa ha previsto la possibilità di accedere al pagamento, in unica soluzione o ratealmente entro e non oltre il 31 dicembre 2023, esclusivamente presso l'Istituto, dei contributi che sono stati oggetto di “annullamento automatico” sia ai sensi della disciplina di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. primo stralcio), sia in seguito alla nuova operazione di stralcio di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Questo poiché per le categorie di lavoratori interessati, escluse dall'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta implementata in proporzione all'effettivo versamento della contribuzione.

Il riconteggio potrà essere richiesto, secondo le indicazioni della Circolare 83 del 10 ottobre 2023, se alla data dell'annullamento i debiti risultavano oggetto di: rateizzazione concessa dall'agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso; procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell'Istituto; intimazione di pagamento o azioni esecutive dell'agente della riscossione.

Stralcio mille euro dei debiti

La normativa ha previsto due diversi “stralci” dei debiti contributivi, difatti l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119/2018 ha disposto che: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”.

Per tale prima possibilità gli agenti della riscossione hanno trasmesso all'Istituto gli elenchi delle quote annullate, l'INPS ha proceduto all'eliminazione dei crediti oggetto di stralcio, e provveduto a rimborsare agli agenti della riscossione le somme oggetto di stralcio versate dal contribuente successivamente alla data dell'annullamento automatico (24 ottobre 2018).

Per quanto riguarda invece lo stralcio dei debiti di mille euro dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 prevista dall''articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, viene differentemente previsto che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Il procedimento, per questa tipologia di debiti prevede che il discarico dei debiti oggetto di stralcio da parte degli agenti della riscossione è previsto debba essersi concluso entro il 30 settembre 2023.

Modalità di pagamento e domanda

Le due misure di stralcio precedentemente richiamate verranno gestite separatamente per la differente gestione delle scritture contabili da parte dell'istituto.

L'Inps informa che sarà compito di un successivo messaggio, come spesso avviene, fornire specifiche indicazioni per la gestione delle attività conseguenti, nonché indicazioni relative alle modalità di pagamento.

I soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e i committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, per i quali i debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati per effetto delle disposizioni di stralcio sopra illustrate, al fine dell'implementazione della posizione assicurativa, possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati avvalendosi della previsione introdotta dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 48/2023.

Anche in questo caso sono previste due domande separate

  1. riconteggio dei debiti annullati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018;
  2. riconteggio dei debiti annullati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022.

Nella domanda l'interessato dovrà:

- indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;

- selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale (per il pagamento rateale non è necessaria autorizzazione); 

- assumere l'impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l'integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 38;

- dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l'importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

Il saldo dell'importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Il richiedente dovrà inoltre valorizzare una delle seguenti motivazioni: 

  1. crediti oggetto di rateizzazione concessa dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
  2. crediti oggetto di definizione agevolata;
  3. crediti oggetto di contenzioso giudiziario (è necessario indicare la data del ricorso e il numero di registro generale);
  4. crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell'agente della riscossione (da allegare);
  5. crediti oggetto di azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione.

Trasmissione della domanda

La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 utilizzando i modelli allegati alla circolare in commento e secondo modalità diverse a seconda della tipologia di contributi.

Tipologia di contribuente

Modalità trasmissione

lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti

“Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, selezionando la voce “Ruoli/avvisi di addebito” oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all'indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto

lavoratori agricoli autonomi

“Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, selezionando la voce “Avvisi di addebito” oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all'indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto

committenti iscritti alla Gestione separata dell'INPS

“Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata”, selezionando la voce “Altro” e allegando l'istanza stessa, o tramite PEC all'indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente

liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS

Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, selezionando la voce “Altro” e allegando l'istanza stessa, o tramite PEC all'indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente

Determinazione delle sanzioni civili e istruttoria della domanda

Le operazioni di riconteggio comprendono anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico. Le sanzioni civili saranno dovute secondo il regime applicato al momento dell'affidamento del credito all'agente della riscossione e riportato nella Cartella di pagamento ovvero nell'Avviso di Addebito e calcolate con il tasso vigente alle date di annullamento.

In seguito alla domanda, la Struttura INPS verificherà la ricorrenza delle motivazioni negli archivi dell'Istituto e gli allegati necessari. Nel caso di informazioni assenti, sarà l'istituto a contattare il richiedente per la loro acquisizione.

L'esito favorevole o sfavorevole verrò notificato dalle sedi con, in caso di reiezione, le motivazioni della stessa; tale processo si dovrà concludere in tempo utile per consentire il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Il riconteggio della posizione assicurativa avverrà solo con il pagamento integrale dell'importo notificato.

Fonte: Circ. INPS 10 ottobre 2023 n. 86

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