martedì 10/10/2023 • 13:58
Entro il 16 ottobre, società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residenti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono versare le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente e le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel periodo in oggetto.
redazione Memento
I soggetti obbligati al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente sono: società di capitali; enti pubblici e privati diversi dalle società; istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie; trust; residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. I soggetti in questione, entro il 16 ottobre 2023, devono provvedere al: versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente; versamento delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel trimestre solare precedente. I versamenti periodici delle ritenute sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica direttamente oppure tramite intermediario utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'AE (F24 web, F24 online, Fisconline o Entratel) in caso di utilizzo di crediti in compensazione o tramite i servizi di internet banking negli altri casi. I codici tributo sono: 1035 - Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto e/o imposta; 1036 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere. Le sanzioni invece possono essere: del 30% dell'importo non versato; ridotte al 15% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza; del 15% ridotta a 1/15 (1%) per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. È ammesso il ravvedimento operoso con riduzione della sanzione minima applicabile: a 1/10 se eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza; a 1/9 se eseguito entro novanta giorni dalla data di scadenza; a 1/8 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; a 1/7 se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a 1/6 se eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.
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Francesco Barone
- Dottore commercialista e Revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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