lunedì 09/10/2023 • 06:00
Come chiarito dal Consiglio Nazionale, la disciplina specifica per l'iscrizione nell'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio non impone nuovi ed ulteriori obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento professionale.
redazione Memento
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Nonostante l'intervento della riforma Cartabia, l'iscrizione all'Albo dei CTU non richiede nuovi ed ulteriori obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento professionale e prevede solo come eventuale lo svolgimento di specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico.
Queste le conclusioni raggiunte dal CNDCEC chiamato a chiarire, tramite il canale Pronto Ordini, quali siano gli obblighi formativi a cui devono assolvere i professionisti per ottenere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici del giudice (CTU) e quali siano i soggetti autorizzati ad erogare le attività formative, alla luce delle previsioni dell'art. 3, lett. e) ed f) DM 4 agosto 2023, n. 109.
La norma in questione nel disciplinare “il contenuto” dell'albo CTU, dispone che nell'albo debbono essere indicati, tra il resto:
“e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.”
La disciplina dei “requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici” è, invece, contenuta all'articolo 4 del citato decreto ministeriale. In particolare, l'art. 1, comma b) dell'art. 4 prevede che possono essere iscritti nell'albo coloro che “sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti” ed il successivo comma 3 specifica che “gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante”. Occorre poi considerare le disposizioni dell'articolo 5 del DM 109/2023 relative ai contenuti delle domande di iscrizione: nell'istanza l'aspirante CTU dovrà indicare “gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico” (lett. d), nonché la “dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, […]” (lett. l).
Come anticipato, dunque, la nuova disciplina:
Relativamente ai soggetti formatori il decreto in commento non contiene alcuna disposizione in merito al contenuto degli eventuali percorsi formativi, né tanto meno indicazioni in merito ai soggetti che possono erogare tale formazione. Al riguardo, come utilmente ricordato dal CNDCEC, ai sensi del Regolamento FPC, gli iscritti nell'Albo possono scegliere liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività formative da svolgere, con la precisazione che solo gli eventi formativi previamente accreditati dal Consiglio Nazionale, ovvero quelli indicati alla lettera p) della tabella di cui all'art. 16 del Regolamento FPC consentiranno di assolvere l'obbligo formativo posto a carico degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
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