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  • Tempo di lettura 7 min.

Un lavoratore malato ha diritto alla conservazione dell'occupazione entro un determinato periodo, definito “di comporto”, superato il quale il datore di lavoro lo può licenziare, ai sensi dell'art. 2110 c.c., senza motivazioni diverse dal superamento dei termini di conservazione del posto. In altre parole, ed in termini generali, il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente di legittimità del recesso datoriale, nel senso che un datore di lavoro, per procedere con il licenziamento, non deve dimostrare la ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo o la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa: basta che il dipendente si sia assentato per malattia per un periodo superiore a quello di conservazione del posto. Non serve altro.

Tuttavia, ciò non significa che un licenziamento per superamento del comporto possa essere liberamente intimato in qualsiasi momento successivo allo scadere del termine del periodo protetto, poiché è comunque necessario che il recesso venga comunicato al lavoratore con ragionevole tempestività, e che il provvedimento datoriale continui a trovare la propria causa nella protratta assenza dal lavoro per malattia del dipendente.

La giurisprudenza, sull'argomento, ha affermato, in termini ormai consolidati, “che la facoltà di recesso, pur non dovendo essere necessariamente esercitata contestualmente al superamento del periodo di rispett...

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