La disciplina della sorveglianza radiometrica prevista per l'importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo, di cui all'articolo 72 e all'Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020, è stata da ultimo novellata dall'articolo 40 del Decreto-legge n. 17/2022, convertito in Legge n. 34/2022.
E' in corso di definizione l'iter relativo all'adozione del Protocollo di intesa tra ADM e le competenti Autorità di cui all'articolo 8 del citato Decreto Legislativo n. 101/2020, volto a disciplinare, tra l'altro, i criteri di selettività per l'attività di controllo dei prodotti finiti in metallo.
Mentre i soggetti che esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali di risulta (art. 3, comma 1), nonché di semilavorati in metallo (art. 3, comma 2, lett. a)), sono sempre tenuti all'adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza radiometrica previsti per tali merci, per quanto concerne l'importazione di prodotti finiti in metallo (art. 3, comma 2, lett. b)), la norma prevede tali adempimenti soltanto laddove specificamente richiesto dall'Agenzia o dalle Autorità competenti, per il tramite dell'Agenzia.
Relativamente al momento in cui deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica, occorre operare una distinzione in relazione alla diversa tipologia di merci.
Per le casistiche relative ad importazioni di rottami o altri materiali metallici di risulta, nonché di prodotti semilavorati in metallo, tenuto conto delle finalità della norma - protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti, contaminazione dell'ambiente - il luogo di effettuazione del (primo) controllo da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1 e 2, lett. a) deve corrispondere sempre al punto di primo ingresso delle merci nel territorio nazionale, a prescindere da eventuali transiti o procedure fast corridor previsti per le merci oggetto di importazione.
In relazione ai prodotti finiti in metallo, nelle more dell'adozione del citato Protocollo d'intesa, laddove l'operazione di importazione sia stata selezionata per il controllo doganale ovvero vi sia una specifica richiesta all'ADM da parte delle Autorità competenti, la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata nel luogo di presentazione della dichiarazione doganale di importazione, non essendo previsto per tali casistiche un obbligo generalizzato.
FONTE: Avviso ADM 5 ottobre 2023