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sabato 07/10/2023 • 06:00

Fisco Dalla Commissione europea

Ritenute UE: cosa prevede la proposta di direttiva FASTER

L'obiettivo della proposta di direttiva FASTER è quello di rendere le procedure di applicazione diretta della ritenuta convenzionale, di esonero, ovvero di rimborso, rapide e standardizzate per i contribuenti e le Amministrazioni fiscali.

di Ignazio La Candia - Associate Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati, Università Bicocca, Milano

di Edoardo Catinari - Associate, Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati

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  • Tempo di lettura 5 min.
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La proposta di direttiva FASTER (direttiva per un Rapido e Sicuro Sgravio delle ritenute eccedenti, di seguito proposta), che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2027, mira a semplificare e standardizzare le procedure attualmente previste in relazione all'applicazione diretta della ritenuta convenzionale, all'esonero dalle imposte ed al rimborso di quelle pagate in eccesso, promuovendo la trasparenza dell'attività amministrativa e lo scambio (lineare) di informazioni tra le Amministrazioni fiscali, in aderenza ad uno dei pilastri del c.d. progetto BEPS nonché alle Direttive ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) e DAC (Directive on Administrative Cooperation).      

Obiettivi questi sicuramente condivisibili, dal momento che ad oggi le procedure previste  sono onerose, complesse, duplici e abbastanza eterogene tra loro (basti pensare, ad esempio, ai quasi 500 formulari cartacei ad hoc attualmente in uso in Europa, alcuni peraltro in lingua locale).

Quali sono le principali novità previste dalla proposta di direttiva?

In primis, la previsione di un certificato unico di residenza fiscale digitale (eTRC), accettato e condiviso da tutte le Amministrazioni fiscali, che renderà le procedure in parola più rapide ed efficienti. Tale certificato sarà rilasciato entro un giorno lavorativo dalla sua richiesta, e sarà  “unico”. È questo un notevole passo avanti nella giusta direzione, infatti da una parte si renderà più spedito il processo di rilascio del medesimo - che ad oggi può arrivare fino a due anni come nel caso ad esempio della Turchia -, dall'altro si eviteranno duplicazioni di certificazioni (come avviene nel nostro Paese, anche qualora il modello di certificazione predisposto dall'amministrazione estera sia sostanzialmente simile a quello italiano).

Un'altra importante novità è l'introduzione della procedura FASTER di rimborso rapido (articolo 10, che andrà ad integrare la procedura di rimborso standard), nell'ambito della quale l'imposta versata in eccesso dovrebbe essere restituita entro un massimo di 50 giorni dalla data del relativo pagamento. Ciascun Stato membro potrà decidere se applicare la procedura di esonero o di rimborso rapido, ovvero entrambe: tale Stato dovrà comunque garantire che almeno una di tali procedure sia disponibile per tutti gli investitori, e sia effettivamente attivata. Gli Stati membri avranno la discrezionalità di consentire solo ai contribuenti “a basso rischio” di richiedere l'esonero da ritenuta, mentre gli altri contribuenti potranno richiedere, al ricorrere delle condizioni, solo il rimborso di quanto versato in eccesso.

La proposta prevede anche l'introduzione di un obbligo di reportistica standardizzato che fornirà alle Amministrazioni fiscali nazionali gli strumenti necessari per evitare potenziali abusi e fenomeni di frode fiscale (come quelli posti in essere ad esempio negli scandali Cum/cum e Cum/Ex cases, citati nella proposta, che si basavano sull'abuso delle procedure di rimborso delle ritenute).  Le Amministrazioni fiscali degli Stati membri che desiderano disporre di più tempo per effettuare le attività di controllo avranno la possibilità di non applicare la procedura di esonero, ovvero quella di rimborso rapido.

In sintesi, dunque, l'intento sarebbe quello di costruire un sistema che prevede:   

  • il rilascio di un certificato unico di residenza fiscale digitale, accettato e condiviso dalle  Amministrazioni fiscali;  
  • procedure più rapide e snelle;       
  • l'introduzione di un obbligo di reportistica standardizzato che sarà condiviso con le Amministrazioni fiscali.

Inoltre, gli intermediari finanziari di maggiori dimensioni che operano in qualità di sostituti di imposta dovranno registrarsi in apposti Registri nazionali - analogo obbligo sarà previsto per gli intermediari finanziari extraeuropei - che dovrebbero essere di ausilio per le attività di verifica poste in essere dalle Amministrazioni fiscali (cfr. art. 5, rubricato “National register of certified financial intermediaries”).

Ma quali saranno in concreto le opportunità?

È ipotizzabile una sostanziale riduzione dei tempi di compliance fiscale (i contribuenti  dovranno sin da subito rivedere le proprie procedure interne di compliance e di gestione del rischio fiscale, al fine di non farsi trovare impreparati), nonché la standardizzazione e la semplificazione delle procedure esistenti. Si stima che la proposta dovrebbe far risparmiare ai soggetti investitori 5,17 miliardi di Euro su base annuale. Alcuni osservatori nelle sedi istituzionali comunitarie hanno evidenziato che la proposta potrebbe costituire l'occasione per introdurre una definizione standard di beneficiario effettivo nei flussi di pagamento transnazionali (tema questo, come noto, di non facile interpretazione, che investe profili di ordine fattuale), anche se una definizione unica e condivisa a tal fine non pare facilmente  raggiungibile.  

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