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giovedì 05/10/2023 • 12:43

Fisco Dal CNDCEC

Commercialisti e attività d'impresa: come escludere l'incompatibilità

Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 86 del 3 ottobre 2023, ha chiarito cosa deve accertare l'Ordine per escludere l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'attività d'impresa agrituristica.

a cura di

redazione Memento

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Con il pronto ordini n. 86 del 3 ottobre 2023, il CNDCEC ha chiarito che se un iscritto è socio di maggioranza e amministratore unico di una società immobiliare (costituita in forma di Srl) la cui unica attività consiste nell'affidamento in gestione a terzi di due immobili per l'attività agrituristica, l'ordine dovrà verificare la se l'attività è consentita in quanto configurabile come attività di mera gestione o di mera conservazione dei beni immobili di proprietà. In linea con quanto evidenziato nelle note interpretative della disciplina delle incompatibilità (di cui all'art. 4 D.Lgs. 139/2005), si dovrà accertare che l'attività svolta sia di pura gestione degli immobili e che l'iscritto non svolga per proprio conto l'attività agrituristica con qualifica IAP del dottore commercialista.

Si ricorda che, in via generale, è prevista l'incompatibilità tra l'esercizio della professione di commercialista e l'esercizio, anche non prevalente né abituale, dell'attività di impresa in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti (art. 4 c. 1 lett. c D.Lgs. 139/2005).

Tuttavia, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l'incompatibilità è esclusa se tale attività è diretta a:

  • gestione patrimoniale;
  • svolgimento di attività di mero godimento o conservative;
  • svolgimento di attività strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (c.d. società di servizi);
  • svolgimento dell'incarico di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

Fonte: PO CNDCEC 3 ottobre 2023 n. 86

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