giovedì 05/10/2023 • 06:00
Il DL Energia ha inserito una disposizione che esclude che nel passaggio da Alitalia ad ITA vi sia continuità fra le due aziende, al fine di porre fine ai contrasti giurisprudenziali e far cessare i contenziosi giuslavoristici che potrebbero valere fino a 200 milioni e far recedere Lufthansa dall'investimento.
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All'interno del DL 131/2023 denominato “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio” (“Decreto”) è stata inserita una disposizione interpretativa che, in coerenza con le decisioni della Commissione UE, esclude che nel passaggio da Alitalia-Società Aerea Italiana (“Alitalia”) e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.A. (“ITA”) vi sia continuità fra le due aziende.
Nello specifico, l'articolo 6 del Decreto, al di là della formulazione a tratti criptica, ha un portato pratico di primaria rilevanza per il tessuto economico ed imprenditoriale non solo italiano ma anche UE essendo suscettibile di avere ripercussioni anche su Lufthansa.
La disposizione in parola, infatti, essendo contraddistinta da vari rimandi normativi non è di immediata comprensione pratica ed è pertanto necessario scomporre ed analizzare le varie fattispecie.
In concreto, il Decreto intende chiarire che in coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (“Direttiva”), l'art. 56 c. 3-bis D.Lgs. 270/1999 (“Decreto 270”) si interpreta nel senso che le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis) dello stesso Decreto 270, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 c.c..
La cessione di asset
In caso di cessione di asset in una procedura di liquidazione o di amministrazione straordinaria è possibile applicare il 2112 c.c., diversamente quando l'UE decreta che non c'è continuità aziendale la norma va interpretata sulla base delle decisioni europee.
La caduta pratica della suddetta disposizione è escludere la continuità aziendale tra ITA ed Alitalia che ha portato ad un contrasto giurisprudenziale che sta comportando riflessi negativi sia sui rapporti giuridici sia sulla finanza pubblica.
La posizione adottata dal Governo è in linea con quanto più volte espresso dalla Commissione UE, che, pur non avendo ancora ricevuto la notifica formale dell'operazione, nel giugno scorso ha ribadito la differenza tra Ita e Alitalia invitando le "autorità locali" a comportarsi di conseguenza, ed intende far cessare i vari contenziosi giuslavoristici avviati dagli ex dipendenti di Alitalia per proteggere l'accordo siglato con Lufthansa.
Premura del Governo è, pertanto, ribadire che la cessione del ramo "Aviation" di Alitalia ad Ita Airways dell'ottobre 2021 non ha comportato il passaggio del ramo d'azienda, tesi che, viceversa, costituisce il caposaldo delle cause di lavoro dagli ex dipendenti della vecchia compagnia di bandiera proprio sulla base di quella fattispecie.
Le controversie giuslavoristiche sono uno degli elementi più delicati dell'accordo tra il Ministero dell'Economia (azionista di Ita) e Lufthansa la quale intende investire in ITA solo a condizione che le cause di lavoro non rimettano in discussione la discontinuità tra Ita e Alitalia cosa che potrebbe far recedere l'azienda tedesca dall'investimento.
Scendendo nel dettaglio giuridico, l'articolo 5 della Direttiva prevede che a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 della stessa Direttiva, che dispongono sulla continuità dei diritti dei lavoratori, non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente.
In virtù della novella normativa, pertanto, i giudici italiani non potrebbero più applicare l'art. 2112 c.c. fondato sul principio base che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Da ciò è facile intuire l'importanza effettiva dell'art. 6 del Decreto perché direttamente idoneo a formare i contrasti giurisprudenziali che, alla data odierna, vedono ITA con 38 sentenze favorevoli — per un totale di 841 ricorrenti — e 3 sentenze sfavorevoli, da cui consegue l'obbligo di assunzione di 244 persone.
Conclusioni
Sono ancora 34 le cause pendenti per un totale di 564 ex dipendenti di Alitalia. In virtù di suddetti numeri si stima che l'ammontare complessivo delle cause — ove tutte con esito negativo — sarebbe oscillato tra i 150 ed i 200 milioni di euro, il ché avrebbe avuto un impatto notevole sulla chiusura dell'operazione con Lufthansa.
Non sono mancate le polemiche connesse all'articolo 6 del Decreto e, nello specifico, sono state sollevati dubbi:
Se l'interpretazione autentica in parola mirava e mira a chiudere i contenziosi giuslavoristici vi è, però, l'elevato rischio che se ne aprano di nuovi fino ad arrivare alla giurisdizione di legittimità.
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