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giovedì 05/10/2023 • 06:00

Lavoro Riforma dello sport

Lavoro sportivo: assicurazione INAIL solo per subordinati e collaboratori

La riforma del lavoro sportivo ha introdotto importanti novità anche per la tutela dei lavoratori contro gli infortuni. Viene previsto infatti che gli enti sportivi hanno l’obbligo di aprire una posizione assicurativa INAIL esclusivamente per i lavoratori subordinati e dei collaboratori amministrativo gestionali.

di Massimiliano Matteucci - Consulente del lavoro - Nexumstp Spa

di Martina Marinelli - Dottoressa - Nexum stp

+ -
  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Torniamo a parlare ancora una volta della riforma del lavoro sportivo: come ormai sappiamo, il D.Lgs. n. 36/2021 ha introdotto importanti novità che stanno rivoluzionando il settore sportivo, con l'obiettivo di riconoscere nuove tutele a tutti i lavoratori che vi operano. Un aspetto fondamentale di questa riforma e che merita di essere approfondito è l'assicurazione contro gli infortuni.

La sicurezza dei lavoratori

È l'art. 33 del decreto ad occuparsi proprio della sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori; tale norma stabilisce, innanzitutto, che l'idoneità allo svolgimento delle prestazioni, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è attestata dal medico competente, figura che fa parte della disciplina della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto 81 (relative a sorveglianza sanitaria e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Ancora più importante per il tema che stiamo trattando è il secondo comma, secondo cui:

«In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro».

L'obbligo assicurativo antinfortunistico

Il successivo art. 34 si occupa innanzitutto dei lavoratori subordinati sportivi, stabilendo che questi sono sottoposti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni (ex DPR 1124/1965), anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Un apposito decreto interministeriale dovrà stabilire le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo ed ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Relativamente ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la stessa norma al terzo comma prevede che si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e relativi provvedimenti attuativi.

Quando viene attivata l'assicurazione

Tale assicurazione appunto, già prevista dalla normativa previgente, viene generalmente assolta insieme al tesseramento, ovvero l'atto formale con cui il lavoratore sportivo instaura il rapporto associativo con la società sportiva.

Con il tesseramento, pertanto, acquisisce il diritto alla partecipazione alle gare e viene, nella generalità dei casi, assicurato contri gli infortuni.

Da tenere in evidenza anche l'art. 29 sulle prestazioni sportive dei volontari, il quale prevede, oltre all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, anche quello di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Obbligo assicurativo solo per subordinati e collaboratori gestionali

Dalla nuova riforma emerge quindi, per gli enti sportivi, l'obbligo di aprire una posizione assicurativa presso l'INAIL esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati e dei collaboratori amministrativo gestionali.

Questi ultimi sono definiti dall'art. 37 D.Lgs. 36/2021 come coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP. Al secondo comma viene specificato che questi collaboratori sono assoggettati all'obbligo assicurativo contro gli infortuni secondo le regole applicate ai lavoratori parasubordinati: il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro e il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

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