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mercoledì 04/10/2023 • 06:00

Impresa Operazioni straordinarie

Scissione mediante scorporo: l'interpretazione del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato si è occupato, nel suo Studio n. 45 – 2023/I, della “scissione mediante scorporo”, delineando alcune linee interpretative dell'istituto, che ha fatto da poco ingresso nel nostro ordinamento giuridico.

di Vincenzo Iacovazzi - Avvocato - Of Counsel studio Tonucci & Partners

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Lo Studio è articolato in cinque punti, che affrontano l'istituto in esame e si occupa di: rapporto dell'art. 2506. 1 del codice civile con la normativa comunitaria, la disamina delle forme di scissione ex art. 2506 c.c., gli elementi costitutivi dell'istituto, la disciplina dello scorporo ed infine delle fattispecie non assimilabili allo scorporo.

In questa sede ci occuperemo di alcuni degli aspetti salienti dell'elaborato, prendendo le mosse dalle caratteristiche peculiari di questa tipologia di scissione.

Il rapporto con la normativa comunitaria

La scissione con scorporo è stata introdotta in Italia in attuazione della normativa comunitaria. L'art. 2506.1 c.c. recepisce infatti in larga parte l'art. 160 – ter n.4 lett. c) della Dir. UE 2017/1132, che definisce la scissione con scorporo l'operazione in cui si ottenga che “la società scissa trasferisca una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell'attribuzione di titoli e quote delle società beneficiarie alla società scissa”.

Dalla lettura della norma emergono talune differenze con l'art. 2506.1 c.c. Esso, infatti:

  • prevede che oggetto dell'assegnazione sia una parte del patrimonio, senza specificazioni;
  • le società beneficiarie siano di nuova costituzione;
  • la società scissa prosegua la sua attività.

Si segnala anche che vige il divieto di partecipazione alla scissione con scorporo per le società in stato di liquidazione che abbiano iniziato la fase della liquidazione dell'attivo, in attuazione dell'art. 160 – bis, par. 4 della citata Direttiva UE 2017/1132.

La “nuova” scissione introdotta dall'art. 2506.1 c.c.

Lo studio si sofferma anche sugli elementi che caratterizzano questo nuovo tipo di scissione.

Esso sottolinea, “in primis”, che, pur avendo in comune con le altre tipologie di scissione l'assegnazione di una parte del patrimonio della scissa ad una o più società beneficiarie neocostituite, la scissione con scorporo  prevede che le partecipazioni della/e società beneficiaria/e siano assegnate alla società scissa e non ai soci.

Gli elementi costituti di questa scissione sono quindi:

  1. l'assegnazione di parte del patrimonio della società scissa;
  2. la circostanza che beneficiarie della scissione siano società di nuova costituzione;
  3. l'assegnazione delle partecipazioni nella società beneficiaria/e alla società scissa;
  4. la continuazione dell'attività della società scissa.

Le peculiarità dello “scorporo”

Ferme restando le caratteristiche di questa tipologia di scissione, sono state enucleati precipui elementi caratterizzanti lo scorporo.

In primo luogo, il progetto di scorporo non deve prevedere, tra l'altro, il rapporto di cambio delle azioni o quote e l'eventuale conguaglio in denaro né la data a partire dalla quale le azioni o le quote partecipino agli utili.

In secondo luogo, si applicano le esenzioni ex art. 2506 – ter, comma terzo, c.c. nel caso di scissione con la costituzione di una o più nuove società con l'attribuzione proporzionale di partecipazioni. Non saranno necessarie, pertanto, la situazione patrimoniale ex art. 2501 – quater c.c., la relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501 quinquies c.c. e la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c.

È invece richiesta la perizia di stima ex art. 2501 sexies, comma settimo, c.c., qualora la società scissa sia una società di persone e la società beneficiaria sia una società di capitali. Tale adempimento ha la sua evidente “ratio” nella necessità della verifica del patrimonio della società di persone da imputarsi al capitale sociale della società di capitali riveniente da questa operazione.

Altra importante peculiarità della disciplina si rinviene nel nuovo comma che è stato introdotto all'art. 2506 – ter c.c. Il comma sesto, infatti, prevede che alla scissione con scorporo non si applichi il diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 c.c.

Fatta eccezione per le peculiarità della disciplina, lo scorporo è regolamentato dalla vigente disciplina della scissione. Ciò produce delle rilevanti conseguenze, tra cui si segnalano le conclusioni in merito all'applicazione della normativa relativa ai trasferimenti immobiliari in relazione a fusioni o scissioni che vedano interessate società con patrimonio immobiliare.

Lo studio analizzato ritiene che, per gli atti di fusione o scissione con società proprietarie di immobili:

  • non dovrà essere resa la garanzia per evizione;
  • non sarà applicabile la normativa in tema di prelazioni;
  • non ci sarà obbligo di trascrizione nei registri immobiliari, ma solo di effettuazione della voltura catastale;
  • non si applicheranno le norme urbanistiche sulla commerciabilità egli immobili e le dichiarazioni e le allegazioni ai sensi della L. 47/85 e succ. mod. e int.;
  • non rileveranno le norme sulla prestazione energetica;
  • non si applicheranno le disposizioni sulla “conformità catastale”.

Lo studio si sofferma infine sulle fattispecie che non sono assimilabili allo scorporo.

Dal nostro punto di vista abbiamo ritenuto interessante la disamina effettuata in relazione al conferimento. Si evidenzia come questo istituto si aggiunga alle ipotesi di conferimento in natura in favore di una società neocostituita. Viene segnalato che la differenza tra il conferimento “tradizionale e la scissione con scorporo sia costituita dall'obbligo di avvalersi della relazione di stima senza che sia prevista l'opposizione dei creditori, con le conseguenze che ciò comporta a livello applicativo.

La scissione con scorporo si presenta quindi come un'opzione interessante da tenere presente al ricorrere delle condizioni richieste dall'art. 2506.1 c.c. Come già sottolineato nello studio oggetto di questo breve intervento, non si può che attendere per verificare se si rivelerà una valida opzione operativa per chi è chiamato ad operare in questi contesti.

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