martedì 03/10/2023 • 12:41
Il Decreto Energia ha stabilito che le imprese che acquisiscono un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa possono registrare gli attivi finanziari in base al valore di carico alla data di trasferimento.
redazione Memento
L'art. 5 DL 131/2023 (Decreto Energia) ha previsto che le imprese di assicurazione e riassicurazione (di cui all'art. 91 c. 2 D.Lgs. 209/2005) che, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, acquisiscono un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione. Il valore di carico risulta dal libro mastro delle gestioni separate della cedente. È fatta eccezione di rilevare il valore di carico per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP in capo al cedente e ai cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto energia e in quello successivo, gli attivi finanziari non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Anche le imprese che, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto energia, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole.
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