Con il DM 29 agosto 2023, il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico si adegua a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di riordino della disciplina relativa agli ammortizzatori sociali.
Si ricorda infatti che la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), con riferimento al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'estensione del campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e territoriali ai datori di lavoro che occupano anche un solo lavoratore dipendente. I fondi già costituiti al 31 dicembre 2021 avevano tempo fino al 30 giugno 2023 per adeguarsi alle nuove disposizioni. In caso contrario, a decorrere dal 1° luglio 2023, i datori di lavoro del relativo settore sono confluiti nel Fondo di integrazione salariale (FIS) e i contributi già versati o comunque dovuti sono trasferiti al FIS. Ai fini dell'adeguamento, i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella stabilita nel regime generale, per non confluire nel FIS dovevano stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.
Di seguito esaminiamo i tratti salienti dell'adeguamento contenuti nel DM 29 agosto 2023 pubblicato in GU 2 ottobre 2023 n. 230.
Finalità e tutele garantite dal Fondo
Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro.
Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.
Il Fondo ha lo scopo di:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di un assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa; l'assegno è erogato alla fine di ogni periodo di paga;
b) contribuire allo svolgimento di programmi formativi;
c) assicurare un sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative.
Prestazioni erogate dal Fondo
Nella tabella sottostante sono riepilogate le prestazioni erogate dal Fondo.
Tipologia prestazione
Importo
Durata
Contribuzione
Note
Assegno di integrazione salariale
Pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale
Datori di lavoro che, nel semestre precedente alla domanda, abbiano occupato:
- fino a 5 dipendenti: durata massima 13 settimane per causali ordinarie e straordinarie;
- più di 5 e fino a 15 dipendenti: durata massima 26 settimane per causali ordinarie e straordinarie;
- più di 15 dipendenti:
• durata massima 26 settimane in un biennio mobile per causali ordinarie;
• durata massima 24 mesi in un quinquennio mobile per riorganizzazione aziendale;
• durata massima 12 mesi per crisi aziendale;
• durata massima 36 mesi per contratto di solidarietà
Contribuzione dello 0,50% a carico:
- 2/3 datore di lavoro;
- 1/3 lavoratore
È inoltre previsto un contributo addizionale pari al:
- 1,5% se la richiesta di prestazione non supera di 4 volte il contributo ordinario;
- 4% se la richiesta di prestazione supera di 4 volte il contributo ordinario;
- 9% se la richiesta di prestazione supera di 5 volte il contributo ordinario;
12% se la richiesta di prestazione supera di 6 volte il contributo ordinario
Il Fondo versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata alla prestazione
Finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi
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Contribuzione dello 0,50% a carico:
- 2/3 datore di lavoro;
- 1/3 lavoratore
Per il finanziamento di queste prestazioni il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento
Integrazione dell'indennità NASPI
Importo della NASPI maggiorato di € 250,00 mensili
Intero periodo di godimento della NASPI
Contributo mensile a carico datore di lavoro pari al 77% dell'integrazione alla NASPI
L'importo massimo erogabile dal Fondo non può superare di quattro volte l'importo del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda nell'anno precedente, al netto del costo delle prestazioni già deliberate nello stesso periodo, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della domanda
Assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
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Determinata dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata
Contribuzione straordinaria relativa ai lavoratori interessati in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata
Il lavoratore, durante il periodo di fruizione dell'assegno, deve dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, ai fini della revoca o della rideterminazione dell'assegno.
Il Fondo versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata alla prestazione
Fonte: DM 29 agosto 2023: GU 2 ottobre 2023 n. 230