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Il principio espresso dai giudici La controversia origina dal rigetto del ricorso, nella controversia originata dall'impugnazione del diniego di rimborso dell'Irpef, relative addizionali e contributo di solidarietà per l'anno 2011, con riferimento alla parte di attività lavorativa dipendente concretamente svolta all'estero. Investito del gravame della sentenza, il Giudice di appello ritiene che, “come correttamente affermato dai giudici di primo grado, anche tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 1, TUIR e 15 della Convenzione Italia - Germania contro le doppie imposizioni, le prestazioni lavorative rese dal contribuente/appellante nell'ambito del rapporto lavorativo di cui al contratto di lavoro […] sono state correttamente assoggettate ad imposizione in Italia, in quanto svolte prevalentemente in Italia alle dipendenze di datore di lavoro residente in territorio nazionale, anche se, in qualche caso, materialmente concretizzatesi in alcune trasferte temporanee all'estero da considerarsi, comunque, prestazioni accessorie e prive di autonomia rispetto all'unitario rapporto di lavoro con la società italiana”. Nel caso di specie, sarebbe carente la prova della doppia imposizione e, in particolare, la specifica attestazione dell'imposizione sui redditi per i quali è stata avanzata istanza di rimborso, rilevando la ma...

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