Con la risposta n. 444 del 2 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che anche in caso di assenza di uno dei requisiti richiesti per la qualificazione dei rendimenti da carried interest come redditi di natura finanziaria, tale natura può essere riconosciuta se c'è allineamento tra i rischi dei soci e del management.
Si ricorda che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio o di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi (art. 60 c. 1 DL 50/2017).
La presunzione in questione, operante ope legis, è applicabile in presenza delle seguenti condizioni:
a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.
Nel caso di specie, l'investimento da parte dei manager prevede, oltre alla sottoscrizione di quote carried emesse dal fondo, anche la partecipazione ad un progetto di coinvestimento in ulteriori strumenti finanziari, privi di diritti patrimoniali rafforzati, emessi dai veicoli societari costituiti dal fondo per l'acquisizione delle portfolio companies. Tali strumenti, tuttavia, non concorrono al calcolo alla percentuale minima di partecipazione di cui alla lett. a), pertanto, non il requisito dell'investimento minimo non è rispettato. É necessario svolgere un'analisi volta a verificare l'idoneità dell'investimento a garantire un allineamento tra i rischi dei soci e del management, che, nel caso di specie, consente di attribuire ai redditi derivanti dalle quote carried la natura finanziaria, in quanto il manager risulta totalmente esposto al rischio di perdita del capitale investito, al pari degli investitori che partecipano al fondo, posto che non è prevista in alcun modo la possibilità per il manager di ottenere il rimborso (nemmeno parziale) del proprio investimento e che, in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro, l'acquisto di una parte delle quote carried da parte del gestore avverrebbe per un corrispettivo pari al minore tra il valore di mercato e il costo di sottoscrizione. Inoltre, assume rilievo la circostanza dichiarata dall'istante che la remunerazione del manager sia abbondantemente superiore rispetto a quella prevista dai migliori standard di mercato (settore del private equity).
Fonte: Risp. AE 2 ottobre 2023 n. 444