Il nuovo decreto Energia (DL 131/2023) prevede alcune novità in materia di IVA, tra cui la possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi in materia di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante ravvedimento operoso e l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano per il quarto trimestre 2023.
Regolarizzazione dei corrispettivi telematici
La prima novità è relativa alla possibilità di regolarizzare, entro il 15 dicembre 2023, le violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 6 c. 2-bis e 3 D.Lgs. 471/97, commesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, anche qualora le stesse siano già state constatate non oltre il 31 ottobre 2023.
Le violazioni regolarizzabili sono:
la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione telematica, ovvero memorizzazione o trasmissione telematica con dati incompleti o non veritieri, per le quali la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso;
la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero l'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, per le quali la sanzione è pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.
La rimozione delle predette violazioni avviene mediante il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97, come detto, anche se siano state già constatate non oltre il 31 ottobre 2023, a condizione, però, che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.
Entro tale termine è, pertanto, necessario:
regolarizzare le violazioni mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi omessi;
versare le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta;
presentare la dichiarazione IVA integrativa se le violazioni sono relative all'anno 2022.
Le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 12 c. 2 D.Lgs. 471/97.
In base a tale disposizione, qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, ovvero di mancata o non tempestiva memorizzazione elettronica o trasmissione telematica dei corrispettivi, ovvero di memorizzazione elettronica o trasmissione telematica dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione è superiore a 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
Aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano per il quarto trimestre 2023
In deroga a quanto stabilito dalla Tabella A, Parti II e III, allegate al DPR 633/72, il nuovo decreto Energia prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26 c. 1 D.Lgs. 504/95 (TUA), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
Qualora le somministrazioni di cui sopra siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
La definizione degli “usi” ai quali è destinato il gas metano è mutuata, anche agli effetti dell'IVA, dalle disposizioni in materia di accise contenute nel TUA, restando inteso che l'aliquota IVA del 5% non si estende ai servizi accessori e alla quota fissa della tariffa, come già chiarito dalla circolare n. 2/E/2008, per cui tali operazioni vanno assoggettate a IVA con l'aliquota ordinaria (risposta n. 368/E/2022).
La riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas nel quarto trimestre 2023 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di “servizio energia” di cui all'art. 16 c. 4 D.Lgs. 115/2008.
Riguardo a quest'ultimo, è il fornitore ad acquistare i combustibili al fine di impiegarli nella generazione del calore venduto all'utenza finale, con la conseguenza che, con tale tipologia contrattuale, l'energia termica è ceduta al cliente finale, non realizzandosi, quindi, direttamente, la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali” richiesta dalla norma. Il nuovo decreto Energia, nell'estendere l'aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di “servizio energia”, intende quindi escludere possibili dubbi interpretativi, in esito ai quali, la prassi amministrativa aveva negato l'applicazione dell'aliquota agevolata qualora, in base a contratti di “servizio energia”, abbia luogo una cessione di energia termica e non una somministrazione diretta di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (risposta n. 284/E/2022).