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Avviso di accertamento integrativo

A norma dell'art. 57 c. 4 DPR 633/72, fino alla scadenza del termine di decadenza, l'accertamento può essere integrato o modificato mediante la notificazione di nuovi avvisi “in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” e, nel nuovo atto, devono peraltro essere indicati a pena di nullità “i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio”.

Quindi, è sì ammessa la riemissione di un nuovo avviso di accertamento, ma quest'ultimo è subordinato ad un ampliamento della conoscenza della situazione di fatto, attraverso elementi - nuovi e sopravvenuti – che, se conosciuti prima, avrebbero portato ad una diversa valutazione reddituale.

All'Agenzia delle Entrate è quindi vietata l'emanazione di un nuovo atto impositivo sulla base di una semplice riconsiderazione di quanto già le era noto al momento dell'emanazione del primo avviso. Non solo. È altresì vietata la possibilità di integrare l'atto impositivo con ciò che già era potenzialmente raggiungibile dall'Ufficio, e cioè ciò che era anche solo in astratto conoscibile utilizzando gli ordinari strumenti accertativi a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.

Dunque, la non conoscenza, intesa sia come impossibilità che come effettiva difficoltà di conoscere porta a specificare il significato del requisito de...

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