venerdì 29/09/2023 • 06:00
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento del relativo importo dovuto o della prima rata entro il 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
redazione Memento
Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha previsto, all'articolo 20, la modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. Dell'argomento si occupa l'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 18 settembre 2023. In particolare, con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, che riguarda tutte le liti tributarie pendenti (anche a seguito di rinvio), alla data del 1° gennaio 2023, presso le Corti di Giustizia tributarie di primo e secondo grado e presso la Corte di Cassazione, in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il sopra citato articolo 20 ha posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata. L'istanza va, dunque, proposta all'Ufficio competente in modalità telematica entro e non oltre la data del 30 settembre2023 (termine precedentemente fissato al 30 giugno 2023). Inoltre, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, sono state modificate le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate ed infine è stata introdotta, in alternativa alla rateazione trimestrale, dopo il pagamento delle prime tre rate, la possibilità di versare le somme dovute in cinquantuno rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024. Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale. Il pagamento rateale dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un massimo di venti rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di cinquantaquattro rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile. I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono: 30 settembre 2023; 31 ottobre 2023; 20 dicembre 2023. FONTE: Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 18 settembre 2023
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